Grazie ad una collega, siamo venuti a conoscenza di una sentenza della Corte di Giustizia Europea, concernente una procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l’Ungheria, che dà pienamente ragione alle doglianze dei colleghi di 68-72 anni che da un giorno all’altro sono stati dichiarati cessati dalle funzioni.
Il caso riguardava specificamente proprio dei giudici e la violazione del diritto comunitario contestata è esattamente coincidente a quella da noi già ipotizzata dinanzi al TAR Lazio ed ora al Consiglio di Stato (discriminazione illegittima per ragioni di età)
Di seguito vi riporto i passi salienti della sentenza della CGE:
“Occorre rilevare, a tale riguardo, che le categorie di persone interessate dalle dette disposizioni beneficiavano, sino all’entrata in vigore delle medesime, di una deroga che consentiva loro di restare in servizio sino all’età di 70 anni, circostanza che ha fatto sorgere in capo a dette persone la speranza fondata del loro mantenimento in servizio sino a tale età.
12 ECLI:EU:C:2012:687 SENTENZA DEL 6. 11. 2012 – CAUSA C-286/12 COMMISSIONE / UNGHERIA
68 Orbene, le disposizioni in questione hanno abbassato bruscamente e considerevolmente il limite di età per la cessazione obbligatoria dell’attività, senza prevedere misure transitorie idonee a tutelare il legittimo affidamento delle persone interessate.
69 Pertanto, per effetto della normativa di cui trattasi, che è entrata in vigore solo il 1o gennaio 2012, da una parte, tutti i giudici e i procuratori che abbiano compiuto 62 anni prima di tale data saranno costretti a lasciare il servizio il 30 giugno 2012, vale a dire dopo un periodo di sei mesi e coloro che compiono tale età tra il 1o gennaio ed il 31 dicembre 2012 cesseranno il servizio il 31 dicembre 2012, ovvero un periodo che non supererà in alcun caso un anno e che, nella maggior parte dei casi, sarà inferiore. Dall’altra, i notai che compiono 62 anni entro il 1ogennaio 2014 cesseranno il servizio in tale data, ovvero al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore del nuovo regime pensionistico.
70 Ciò premesso, le persone interessate lasciano d’ufficio e definitivamente il mercato del lavoro senza aver avuto il tempo di adottare i provvedimenti, segnatamente di natura economica e finanziaria, che una tale situazione richiede, tenuto conto della circostanza che, da una parte, la loro pensione di vecchiaia è, come è stato precisato in udienza, inferiore almeno del 30% rispetto alla loro retribuzione e, dall’altra, che la cessazione dell’attività non tiene conto dei periodi contributivi, circostanza che non garantisce quindi il diritto ad una pensione a tasso pieno”.
In allegato la sentenza della Corte di Giustizia nella sua interezza:
DISCRIMINAZIONE GIUDICI LIMITI DI ETA’
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