Il Comunicato stampa del Governo di approvazione del decreto legislativo sulla prima conferma quadriennale dei magistrati onorari e di pace in servizio (un copia e incolla del precedente comunicato, con gli stessi madornali errori, sintomatici del livello cognitivo, decisamente bassino, dei “tecnici” di questo Governo).
Il decreto legislativo dovrebbe già essere stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ma non è ancora disponibile online.
GIUDICI DI PACE, RIORDINO DELLA DISCIPLINA
Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (decreto legislativo – esame definitivo)
Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia Andrea Orlando, ha approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo recante la disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio.
Si tratta del primo decreto legislativo di attuazione della legge 28 aprile 2016 n. 57 di delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria.
Con il provvedimento approvato oggi si propone il mantenimento in servizio, per un primo mandato di durata quadriennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio alla medesima data, a condizione che siano ritenuti idonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie all’esito di una articolata procedura di conferma, disciplinata con il decreto stesso.
Si tratta pertanto di un primo intervento di riforma organica della magistratura onoraria, considerato che dal 2003 ad oggi la gran parte dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari risultano mantenuti in servizio mediante reiterati interventi normativi di proroga annuale senza alcuna preventiva verifica di idoneità all’esercizio delle funzioni.
La disciplina dei successivi tre mandati quadriennali, espressamente prevista dalla richiamata legge di delega, viene riservata a un successivo decreto legislativo di attuazione, tenuto conto che tale disciplina non può prescindere dalla regolazione della procedura di conferma a regime nonché delle modalità di inserimento nell’ufficio per il processo e dei vice procuratori onorari e dei compiti ad esso inerenti.
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