SONO ORA DISPONIBILI I MODULI UFFICIALI APPROVATI DAL CSM: http://www.unionegiudicipace.it/?p=8902
Nota di Aggiunta: come da chiarimenti richiesti da alcuni colleghi si riporta la circolare del CSM su nomine e conferme dei giudici di pace, aggiornata alle modifiche ad essa apportate nel tempo (con specifico riguardo alle conferme, regolate al CAPO III, le parti in neretto sono state introdotte dalla delibera CSM del 23 luglio 2009). Nell’estrema laconicità del decreto legislativo relativo alla prima conferma quadriennale per i magistrati in servizio, tenuto conto che non è stata ancora data attuazione alla legge delega 57/2016, mi sembra ragionevole ritenere la persistente efficacia della riportata circolare, ovviamente nella parte in cui essa sia compatibile con le nuove disposizioni transitorie introdotte dal decreto legislativo.
CIRCOLARE CSM SU NOMINE E CONFERME
Come richiesto da molti colleghi, si allega una bozza della domanda di conferma da presentare al Presidente di Tribunale con le autocertificazioni ed i documenti (eventualmente) da allegare.
Al fine di evitare spiacevoli sorprese, si consiglia di presentare personalmente la domanda a mani, facendosi rilasciare su copia un timbro per ricevuta dalla segreteria del Presidente di Tribunale.
Si consiglia, altresì, di inviare il medesimo atto al CSM ed al Presidente della Corte di Appello, a questi ultimi eventualmente anche a mezzo PEC.
Di seguito gli indirizzi PEC
CSM: protocollo.csm@giustiziacert.it
CORTI DI APPELLO: prot.ca.ancona@giustiziacert.it, prot.ca.bari@giustiziacert.it, prot.ca.bologna@giustiziacert.it, prot.ca.brescia@giustiziacert.it, prot.ca.cagliari@giustiziacert.it, prot.ca.sassari@giustiziacert.it, prot.ca.caltanissetta@giustiziacert.it, prot.ca.campobasso@giustiziacert.it, prot.ca.catania@giustiziacert.it, prot.ca.catanzaro@giustiziacert.it, prot.ca.firenze@giustiziacert.it, prot.ca.genova@giustiziacert.it, prot.ca.laquila@giustiziacert.it, prot.ca.lecce@giustiziacert.it, prot.ca.taranto@giustiziacert.it, prot.ca.messina@giustiziacert.it, prot.ca.milano@giustiziacert.it, prot.ca.napoli@giustiziacert.it, prot.ca.palermo@giustiziacert.it, prot.ca.perugia@giustiziacert.it, prot.ca.potenza@giustiziacert.it, prot.ca.reggiocalabria@giustiziacert.it, prot.ca.roma@giustiziacert.it, prot.ca.salerno@giustiziacert.it, prot.ca.torino@giustiziacert.it, prot.ca.trento@giustiziacert.it, prot.ca.bolzano@giustiziacert.it, prot.ca.trieste@giustiziacert.it, prot.ca.venezia@giustiziacert.it,
Si rammenta che la domanda andrà presentata entro 30 giorni (termine così ridotto rispetto agli originari 3 mesi) dall’entrata in vigore del decreto legislativo.
Quanto alla documentazione da allegare, nulla dispone l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo.
Senz’altro è consigliabile allegare: a) la fotocopia di un valido documento di riconoscimento, b) le certificazioni dei corsi di formazione almeno degli ultimi 2 anni (il periodo di valutazione sembra limitato a 2 anni dall’articolo 2, comma 2, anche se, nell’estrema ermeticità di un decreto legislativo scritto male ed in maniera affrettata, è preferibile depositare anche i certificati di formazione relativi agli anni precedenti); se non si è in possesso delle certificazioni, ci si può riservare di depositarle in un secondo momento (da nessuna parte del decreto legislativo è richiesto il loro deposito immediato, anche se rammento che ai sensi dell’articolo 7, comma 4, legge n. 57/2016, disposizione immediatamente precettiva, la partecipazione ai corsi di formazione costituisce oggetto di valutazione in sede di conferma), facendosi rilasciare i relativi attestati dall’organo competente (ossia la Struttura territoriale di formazione della Scuola Superiore della Magistratura).
Quanto all’autorelazione, una lettura razionale sia dell’articolo 2, comma 7, lettera b), l. 57/2016, sia dell’articolo 2 del decreto legislativo, non sembrerebbe prevederne la sua necessità.
In ordine al suo contenuto, l’unico riferimento normativo è l’articolo 11, d.lgs. n. 160/2006 (espressamente richiamato dall’articolo 2, comma 4, dell’emanando decreto legislativo), che al comma 4, lettera b), così recita: “la relazione del magistrato sul lavoro e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame”.
Se, comunque, si vuole stare “tranquilli”, si può predisporre una autorelazione sintetica, con i dati essenziali di servizio (anzianità di servizio, regolare partecipazione ai corsi di formazione, reggenze, altri incarichi istituzionali come coordinatore, referente, formatore, consigliere giudiziario…), ponendo eventualmente in evidenza situazioni personali (salute, gravidanza, famiglia…) che possano aver determinato un rallentamento od un’interruzione temporanea del servizio. Si sconsiglia vivamente di fare una relazione autoreferenziata (ossia di elogiare il proprio lavoro o la propria bravura). In ogni caso, la disposizione sopra richiamata lascia al magistrato la più ampia discrezionalità sul contenuto dell’autorelazione.
Quanto, alfine, alla certificazione medica di idoneità fisica e psichica, malgrado la circolare del CSM a suo tempo diramata (se non erro nel 2009, in occasione delle riconferme dei colleghi entrati nel periodo fine 2001 – inizio 2002) sembrasse richiederne l’allegazione (ovviamente l’idoneità psico-fisica non può essere autocertificata, trattandosi di valutazione medica), rammento che in sede di giudizi di idoneità, in tutti i consigli giudiziari si reputò il certificato medesimo non essenziale, nè il CSM, in sede di delibere di conferma, ne ha mai richiesto il deposito.
Ovviamente ciascuno può rimodulare la bozza a suo piacimento, allegare ulteriore documentazione e suggerire eventuali modifiche o segnalare refusi.
Alberto Rossi.
CONFERMA GDP DOMANDA
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