Presentato il testo ufficiale di riforma della magistratura onorari e dei giudici di pace.
Alcuni stralci:
– prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
– prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati, gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative
– individuare e regolare un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell’incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull’indennità, anche al fine di dare attuazione a quanto previsto al comma 16, n. 5)
– prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica
– Regolare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri: a) prevedere, salvo quanto previsto dalla successiva lettera b), che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell’incarico per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; b) prevedere che i magistrati onorari che alla data di cui alla precedente lettera a) non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo; c) prevedere che i magistrati onorari che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla scadenza dei tre quadrienni di cui alla lettera a) possono essere, a domanda, confermati sino al raggiungimento del limite massimo di età di cui alla lettera d) per svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo; d) prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età.
– Prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace
– Prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo
– Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente
DISEGNO DI LEGGE RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ONORARIA E ALTRE DISPOSIZIONI SUI GIUDICI DI PACE
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