Testo dello Statuto dell’Unione Nazionale Giudici di Pace approvato dal Direttivo nazionale del 09/01/2010 con le modifiche apportate, da ultimo, nella seduta del 1° ottobre 2016.
STATUTO E REGOLAMENTO
Art. 1
(Atto costitutivo)
E’ costituita l’Unione Nazionale dei Giudici di Pace (UNAGIPA) con sede in Roma in via Teulada, 40.
L’atto costitutivo del 21 aprile 1997 e successive modifiche è depositato presso il dr. Di Maio, Notaio in Roma.
Art. 2
(I soci)
L’iscrizione all’Unione è aperta a tutti i Giudici di Pace in servizio per concretizzare sul territorio nazionale la rappresentanza unitaria della categoria su base democratica.
L’iscrizione all’Unione è altresì aperta a i Giudici Onorari di Tribunale ed ai Vice Procuratori Onorari per concretizzare sul territorio nazionale la rappresentanza unitaria dell’intera magistratura onoraria e promuovere l’unificazione delle rispettive organizzazioni rappresentative di categoria.
I soci Giudici Onorari di Tribunale e Vice Procuratori Onorari hanno gli stessi diritti e doveri dei soci giudici di pace; in particolare hanno il diritto di elettorato attivo e passivo in tutti gli organi, nazionali e locali, dell’Unione e diritto di voto sulle decisioni assunte.
Art. 2-bis
(I soci onorari)
Sono soci onorari i giudici di pace cessati dalle funzioni ed iscritti all’Unione da almeno 5 anni.
I soci onorari possono versare, su base volontaria, un contributo annuale.
In ogni caso i soci onorari non possono ricoprire incarichi direttivi o rappresentare l’Unione all’esterno.
Art. 3
(Gli scopi)
L’Unione ha il compito di:
- Tutelare gli interessi morali, economici e giuridici dei Magistrati Giudici di Pace sia come categoria che come singoli;
- Tutelare gli interessi morali, economici e giuridici dell’intera magistratura onoraria e di pace, sia come categoria che come singoli, e di promuoverne l’unità sindacale a livello locale e nazionale
- Procedere alla designazione o nomina di propri rappresentanti in seno a Organi e Organismi in cui tale rappresentanza sia prevista;
- Promuovere qualsiasi iniziativa ed effettuare ogni altra attività per il migliore e ottimale espletamento della funzione giurisdizionale nel rispetto della dignità del Giudice di Pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari;
- Prevedere per il raggiungimento degli scopi il ricorso alla pubblicazione di periodici.L’esclusione è deliberata a scrutinio segreto dal Collegio dei Probiviri.
Art. 4
( Il Patrimonio)
Il patrimonio dell’Unione è costituito dalle quote d’iscrizione dei singoli iscritti mediante il sistema delle trattenute sulle buste paga, secondo la misura percentuale e con le modalità determinate nella delega conferita dagli iscritti, ovvero nella somma fissa annua determinata dal direttivo nazionale nel caso di magistrati che percepiscono il compenso mediante fatturazione, nonché dagli emolumenti volontari conferiti dai soci onorari e di donazioni.
Tutte la cariche sono gratuite. E’ consentito, nei limiti di bilancio, solo il rimborso delle spese vive documentate e ammesse dal Comitato Direttivo.
Il mancato versamento della quota associativa determina la sospensione dell’associato moroso da ogni attività in seno all’Unione.
Art. 5
(Gli Organi)
Sono organi dell’Unione:
- Il Direttivo Nazionale
- Il Presidente, i Vice Presidenti e l’Esecutivo nazionale
- Il Segretario Generale e il vice Segretario Generale Nazionale
- I Comitati Regionali, Distrettuali e Circondariali, di sede
- Il Segretario, il Comitato Organizzativo, ed il Tesoriere Nazionale
- Il Collegio dei Probiviri
- Il Revisore dei conti Nazionali
Art. 6
(Il Comitato Direttivo Nazionale)
Il Direttivo Nazionale è composto dai Presidenti dei Comitati Regionali, Distrettuali e Circondariali.
I Distretti con un numero di iscritti superiore a 20 hanno diritto ad ulteriori rappresentanti per ogni 20 iscritti.
Sono componenti di diritto il Presidente, i vice Presidenti, il Segretario Generale e il vice Segretario Generale, il Segretario organizzativo ed il Presidente onorario.
Il Presidente Nazionale può allargare la partecipazione alle riunioni del Direttivo, senza diritto di voto, a tutti gli associati, nonchè ai soci onorari.
Il Direttivo Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno due volte all’anno, entro il mese di gennaio e di ottobre, in via straordinaria, su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi, anche in via permanente, mediante strumenti di comunicazione telematica.
Il Direttivo Nazionale delibera sugli indirizzi operativi dell’Unione ed adotta tutte le decisioni fondamentali sulle azioni dell’Unione.
Elegge il Presidente, il Presidente onorario, i vice Presidenti, il Segretario Generale, il vice Segretario Generale, il Segretario Organizzativo ed il Tesoriere, il Collegio dei Probiviri ed il Revisore dei conti.
Il Direttivo Nazionale approva il bilancio annuale e le modifiche statutarie.
Il Direttivo elegge l’Esecutivo Nazionale. L’Esecutivo nazionale coadiuva il Presidente ed il Segretario Generale, in particolare nei rapporti con le istituzioni, la politica e la stampa, e viene consultato sulle principali decisioni di questi in attuazione degli indirizzi generali adottati dal Direttivo. Il Presidente Nazionale, di concerto con il Segretario Generale, determina la composizione delle delegazioni per gli incontri istituzionali e politici.
Art. 7
(Il Presidente e il vice Presidente Nazionali)
Il Presidente e i vice Presidenti Nazionali dell’Unione sono nominati per il periodo corrispondente ad un biennio.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Unione Convoca e presiede il Direttivo nazionale.
In caso di assenza, d’impedimento o di dimissioni è sostituito a tutti gli effetti, fino a nuova nomina, dai vice Presidenti o dal Segretario Generale.
I vice Presidenti inoltre assicurano il coordinamento organizzativo dei Comitati Regionali, Distrettuali e Circondariali e presiedono gli uffici dell’Unione di cui all’art.15.
Il Presidente onorario è nominato fra i giudici di pace cessati dalle funzioni ed iscritti da almeno 10 anni. Il Presidente onorario non ha funzioni direttive, rappresenta moralmente l’Unione e partecipa ai direttivi ed alle assemblee nazionali e locali.
Art. 8
(Il Segretario Generale e il vice Segretario Generale Nazionali)
Il Segretario Generale e il vice Segretario Generale in sede nazionale, sono eletti per un biennio dal Direttivo Nazionale.
Il Segretario Generale, di concerto con il Presidente Nazionale, rappresenta l’Unione all’esterno, garantisce l’attuazione degli indirizzi operativi e delle altre decisioni deliberate dal Direttivo Nazionale ed assume tutte le iniziative necessarie alla loro realizzazione. Riferisce al Direttivo Nazionale. Può essere sostituito, per gravi e motivate ragioni, dal Direttivo con le stesse modalità richieste per la sua nomina. Fa parte di diritto del Direttivo Nazionale.
E’ il garante della continuità dell’azione dell’Unione.
Istituisce, d’accordo con il Presidente, nuovi Comitati Regionali e Distrettuali e nomina i relativi responsabili in attesa della convocazione delle rispettive assemblee. Nel caso di ingiustificate inadempienze del responsabile locale, anche in sede di rinnovo delle cariche, questi può essere revocato e sostituito con altro responsabile per porre in essere gli atti dovuti in osservanza delle regole statutarie.
Art. 9
(Il Segretario Organizzativo e il Tesoriere Nazionali)
Il Segretario Organizzativo e il Tesoriere in sede nazionale durano in carica per un biennio.
Il Tesoriere ha il controllo delle risorse economiche e finanziarie dell’Unione; redige il bilancio preventivo e consuntivo e li sottopone al Direttivo Nazionale; provvede agl’incassi e ai pagamenti; è responsabile della tenuta dei registri e dei documenti contabili.
Art. 10
( Il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti Nazionali)
Il Collegio dei Probiviri e il Revisore dei conti durano in carica un biennio.
Il Collegio è composto da tre componenti e svolge funzioni di vigilanza sulla vita interna dell’Unione in aderenza allo Statuto e agli indirizzi e ai programmi adottati dal Direttivo e dirime le controversie tra l’Unione e gli associati. Il Presidente onorario dell’Unione e componente di diritto.
In caso di gravi violazioni statutarie o comportamenti deontologicamente scorretti o penalmente rilevanti il Presidente nazionale convoca il Collegio dei Probiviri per le determinazioni del caso. L’incolpato è informato almeno 10 giorni prima della riunione del Collegio, anche mediante strumenti telematici, delle contestazioni rivoltegli; può presentare memorie difensive scritte e chiedere di essere ascoltato.
Il Revisore dei conti in sede nazionale controlla le tenuta dei libri contabili, la stesura del bilancio e la regolarità dell’amministrazione dell’Unione. Di norma, salva diversa deliberazione del direttivo nazionale, è presieduto dal segretario organizzativo.
Art. 11
(Coordinatori interdistrettuali)
Il Presidente ed il Segretario Generale nominano ove necessario i coordinatori interdistrettuali o interregionali con compiti organizzativi che operano in stretto collegamento con il Presidente, il Segretario Generale ed il Segretario organizzativo.
Le nomine a coordinatori interdistrettuali sono sottoposte alla ratifica del Direttivo Nazionale successivo alla nomina.
Art. 12
(I Comitati Regionali)
I Comitati Regionali hanno competenza per l’intero territorio regionale e sono composti dai rappresentanti degli Uffici Circondariali e Distrettuali.
Eleggono nel loro ambito un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario per ciascun biennio. Hanno ampia autonomia per le iniziative afferenti l’intera Regione, hanno rapporti con i Presidenti dei Tribunali e delle Corti d’Appello e con i Consigli Giudiziari. Hanno funzioni di coordinamento fra i comitati distrettuali e circondariali della Regione.
Art. 13
(I Comitati Distrettuali)
I Comitati Distrettuali sono costituiti da Giudici di Pace di ciascun Distretto; possono assumere iniziative autonome nell’ambito del territorio di competenza e hanno rapporti con i Presidenti dei Tribunali e della Corte di Appello ed i Consigli Giudiziari.
Sono rappresentati da un Presidente, un vice Presidente ed un Segretario eletti dagli iscritti del Distretto.
Art. 14
(Comitati di Circondario)
Gli iscritti nei circondari procedono alla nomina di un Direttivo composto da un Presidente ed un Segretario.
Art. 15
(Uffici dell’Unione)
Sono costituiti in sede nazionale e regionale i seguenti uffici che operano d’intesa con il Presidente ed il Segretario Generale ed hanno autonomia operativa e coadiuvano gli organi dell’Unione:
- Studi e Legislativo
- Avvocatura
- Problemi organizzativi
- Stampa
Art. 16
(Modifiche allo Statuto)
Lo Statuto può essere modificato dal Direttivo Nazionale convocato dal Presidente Nazionale con apposito ordine del giorno da inviarsi almeno otto giorni prima.
Art. 17
(Le Deliberazioni)
Le Deliberazioni di ogni Organo collegiale dell’Unione sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.
In seconda convocazione la deliberazione è valida con almeno la presenza di 1/3 degli aventi diritto e con il voto della maggioranza dei presenti.
Per modificare lo Statuto e l’atto costitutivo occorre almeno la presenza di almeno 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e della metà in seconda convocazione e con il voto, in entrambe, della maggioranza dei presenti.
Le deliberazioni che riguardano la nomina o la revoca a cariche associative sono assunte con la presenza dei 2/3 degli aventi diritto in prima convocazione e della metà in seconda convocazione e con il voto dei 2/3 dei presenti. Sono ammesse deleghe in caso d’impedimento.
Al fine del computo della presenza del numero legale e dei voti validi gli aventi diritto possono conferire delega scritta, anche tramite mail o altri strumenti informatici.
Art. 18
(Convocazione delle Assemblee)
Le Assemblee degli iscritti delle sedi, circondari e distretti, sono convocate dai Presedenti e Segretari uscenti con un preavviso di almeno 7 giorni. In sede di prima applicazione, le assemblee sono convocate dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale .
In attesa della costituzione degli organi, i responsabili sono nominati dal Presidente Nazionale e dal Segretario Generale .
Art. 19
(Sistema Elettorale)
Sono eleggibili tutti i giudici di pace iscritti, in servizio ed in regola con il versamento dei contributi che presentano o accettano la candidatura o che formano una lista unica di candidati. Non sono eleggibili i giudici di pace cessati dal servizio, salvo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5.
E’ possibile la formazione di più liste.
L’elezione può avvenire per acclamazione o per votazione degli aventi diritto.
Ogni iscritto in regola con il versamento dei contributi annuali può votare personalmente o per delega , ogni iscritto può votare in modo palese o se richiesto da almeno un terzo dei votanti in segreto e per un numero di preferenze non superiore ai due terzi dei componenti da eleggere.
Risulteranno eletti coloro che otterranno il maggior numero di voti. I primi dei non eletti subentreranno ai dimissionari o a coloro che dovessero decadere dalla qualità di socio nel biennio. La cessazione dal servizio non è causa di decadenza dall’iscrizione dell’Unione e dalle cariche sociali
Art.20
(Entrata in vigore)
Il presente statuto e Regolamento è stato approvato da ultimo dal Direttivo Nazionale il 01/10/2016. Le modifiche entrano in vigore a partire da tale data.
Il marchio adottato dall’Unione è stato depositato il 12.10.1999 presso la CCIAA di Roma al n. RG GGCOO5120.
Art. 21
(Norma Transitoria)
Entro il 30/09/2017 saranno indette tutte le Assemblee distrettuali e regionali, e circondariali per il rinnovo e l’attribuzione di tutte le cariche locali e centrali non ancora attribuite. Fino a quando tutte le suddette operazioni non saranno completate, restano confermate quelle in atto, mentre le rappresentanze territoriali saranno mantenute dai Presidenti.