Pubblichiamo la Sentenza n. 1471/2022 del 28/06/2022 della Corte d’Appello di Bologna, a oggi definitiva.
La vicenda prende le mosse dalla nota 10.11.14 del Direttore Generale del Dipartimento Affari di Giustizia, secondo cui i giudici di pace non avrebbero avuto diritto all’indennità prevista dall’art. 11, comma 2, L. n. 374/91 per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., in quanto i provvedimenti emessi a chiusura di tali procedimenti non avrebbero avuto carattere “definitorio”.
Il Tribunale di Bologna, adito dai giudici di pace di Rimini per l’accertamento del diritto all’indennità e la condanna del Ministero di Giustizia al pagamento dei compensi maturati e maturandi, rigettò la domanda con ordinanza emessa ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c.
Con la menzionata Sentenza n. 1471/2022 la Corte d’Appello di Bologna, definendo il giudizio d’appello promosso dagli Avv.ti Stefano Santini e Federico Tocco – entrambi giudici onorari di pace in servizio presso l’Ufficio del G.d.P. di Rimini – ha riformato integralmente la decisione di primo grado, stabilendo che anche in relazione ai procedimenti di ATP ex art. 696-bis c.p.c., i giudici di pace hanno diritto a percepire l’indennità prevista dall’art. 11 comma 2, L. 374/91 a fronte di ogni processo assegnato e comunque definito.
Complimenti ai nostri colleghi!
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