Pubblichiamo la sentenza parziale del TAR Emilia Romagna pubblicata in data odierna con la quale ha deciso di mantenere il rinvio pregiudiziale ex art. 267 TFUE disposto con ordinanza n. 363 del 24.6.2020 (già pubblicata sul nostro sito).
Evidenziamo l’eloquente passaggio di cui al punto 4 della sentenza :
” Ritenuta inoltre la rilevanza – ai fini del mantenimento del rinvio disposto da questo Tribunale Amministrativo – di un più approfondito esame da parte della Corte di Giustizia in sede pregiudiziale, delle funzioni concretamente esercitate dal giudice di pace nell’ambito dell’ordinamento nazionale, sussistendo altrimenti il rischio pressoché certo di determinare un margine di apprezzamento eccessivamente ampio da parte del giudice nazionale in uno con l’elusione dell’effetto utile delle direttive evidenziate”;
“Considerata l’esigenza fondamentale – indicata nella stessa sentenza del 16 luglio 2020 C-658/18 – che “la nozione di lavoratore non possa essere interpretata in modo da variare a seconda degli ordinamenti nazionali”(punto 88) e che siano evitate disparità di trattamento (non solo come detto con i magistrati c.d. togati ma anche con l’intera categoria dei lavoratori dipendenti pubblici) non giustificate da “ragioni oggettive” ai sensi della clausola 4 punto 1 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale” ;
Sentenza parziale Tar del 20102020, n. 644 2020 reg.prov.coll.
Alleghiamo altresì memoria difensiva degli avv. Vincenzo De Michele e dall’avv. Gabriella Guida, depositata nel procedimento principale ad adiuvandum al fine di sostenere l’esaustività della sentenza UX e pertanto la possibilità per il Collegio di rinunciare alla pregiudiziale , facoltà sollecitata con nota del 16 luglio 2020 dalla stessa Corte di Giustizia in seguito alla pubblicazione della sentenza UX contro il Governo della Repubblica italiana .
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