Pubblichiamo le conclusioni dell’avvocato generale Kokot nella causa n. C-658 /18 UX contro il Governo Italiano.
L’avvocato generale ha riconosciuto che:
i Giudici di pace sono giudici europei ai sensi dell’art. 267 TFUE.
devono essere considerati lavoratori dipendenti al fine del riconoscimento dei diritti giuslavoristici.
possono esigere ai sensi della clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato
lo stesso numero di giorni di ferie dei magistrati professionali.
Il compenso durante le ferie deve essere calcolato sulla scorta del compenso già percepito.
In merito alla responsabilità personale del giudice per dolo o colpa grave «in caso di violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea» questa deve essere interpretata alla luce del diritto dell’Unione, nel senso che l’applicazione del diritto prioritario dell’Unione non fonda la responsabilità del giudice.
Il faticoso cammino per la conquista dei diritti di lavoratore intrapreso da UNAGIPA raggiunge così un prima fondamentale tappa e rende più semplice e lieve la fiduciosa attesa del deposito della sentenza.
Ringraziamo ancora l’avv. Vincenzo De Michele per la sua professionale tenacia e lungimiranza e tutto il collegio difensivo composto anche dall’avv. Gabriella Guida, L’avv. Francesco Sisto e L’avv. Francesco Visco per il magistrale apporto nella causa.
Non da ultimo un particolare ringraziamento al Giudice di pace di Bologna, giudice del rinvio alla Corte di Giustizia.
L’esperienza di fare sindacato in UNAGIPA insegna che l’unione e la costanza fanno la forza.
Una nota amara in questo momento non può sfuggire . Quanto ancora i giudici di pace dovranno attendere per ottenere un complessivo adeguato riconoscimento nell’ordinamento interno quali GIUDICI EUROPEI AI SENSI DEL 267 TFUE ?
Ricordiamo a tal proposito che nella Sentenza della Corte di Giustizia C – 64/16 Associaçào Siundical dos Juizez Portugueses VS Trìbunal de Contas viene sancito che:
la garanzia di indipendenza, intrinseca alla funzione giurisdizionale si impone non soltanto a livello dell’Unione, per i giudici dell’Unione e gli avvocati generali della Corte, come previsto dall’articolo 19, paragrafo 2, terzo comma, TUE, ma anche a livello degli Stati membri, per i giudici nazionali.
L’indipendenza dei giudici nazionali è essenziale, in particolare, per il buon funzionamento del sistema di cooperazione giudiziaria costituito dal meccanismo del rinvio pregiudiziale di cui all’articolo 267 TFUE, in quanto, conformemente alla giurisprudenza costante della Corte di Giustizia tale meccanismo può essere attivato unicamente da un organo, incaricato di applicare il diritto dell’Unione, che soddisfi, segnatamente, tale criterio di indipendenza.
La nozione di indipendenza presuppone, in particolare, che l’organo di cui trattasi eserciti le sue funzioni giurisdizionali in piena autonomia, senza vincoli gerarchici o di subordinazione nei confronti di alcuno e senza ricevere ordini o istruzioni da alcuna fonte, e che esso sia quindi tutelato da interventi o pressioni dall’esterno idonei a compromettere l’indipendenza di giudizio dei suoi membri e ad influenzare le loro decisioni .
Da qui discende la necessità per i giudici di percepire una retribuzione di livello adeguato all’importanza delle funzioni che esercitano , che costituisca garanzia di indipendenza .
LE FORZE PARLAMENTARI E GOVERNATIVE INTERNE DOVRANNO GIOCOFORZA PRENDERNE ATTO.
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