Pubblichiamo, per esteso e inserendo link, la lettera di proclamazione di astensione parziale dalle udienze dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020 da parte di UNAGIPA e ANGDP inviata a tutte le autorità in indirizzo.
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Al Signor Ministro della Giustizia
Alla Commissione di garanzia sullo sciopero
Ai Presidenti delle Corti di Appello
Al Presidente del Senato della Repubblica
Al Presidente della Camera dei deputati
Al Presidente della 2ª Commissione giustizia
del Senato della Repubblica
e p.c. alla Commissione Europea CHAP(2015)1071
e p.c. al Presidente del Parlamento Europeo Sig. David Sassoli
e p.c. alla Presidente della Commissione Petizione
del Parlamento Europeo Sig.ra Dolors Monserrat
Oggetto: Comunicazione di proclamazione di astensione parziale dalle udienze civili e penali dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020 ai sensi dell’art. 5 del codice di autoregolamentazione per i giudici onorari di pace addetti agli uffici del giudici di pace.
Le sottoscritte Associazioni UNAGIPA e ANGDP, avendo vanamente esperito la procedura di raffreddamento prevista dall’articolo 7 del Codice di autoregolamentazione per l’esercizio dello sciopero e delle astensioni dalle attività giudiziarie dei giudici di pace come da lettera del 3 novembre 2019, e malgrado il recente sciopero della categoria svoltosi dal 25 al 29 novembre 2019 in concomitanza con l’udienza tenutasi in Corte di Giustizia il 28.11.2019 nella causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens); prendendo atto del comportamento reiteratamente lesivo ed omissivo del Ministro della Giustizia, comunicano che i giudici onorari di pace addetti agli uffici dei giudici di pace, ai sensi dell’art. 5 del codice di autoregolamentazione, si asterranno parzialmente dalle udienze e dagli altri servizi di istituto dal 6 gennaio al 1 febbraio 2020.
Saranno garantiti i servizi essenziali secondo le modalità e nei limiti previsti dal codice di autoregolamentazione.
E’ stato presentato al Senato il DDL n.1438 di iniziativa governativa, dopo l’esito infruttuoso del Tavolo Tecnico costituito con D.M. del 21 settembre 2018, che non prevede una effettiva modifica della disastrosa riforma Orlando (d.lgs. n.116/2017) e non è compatibile con le norme sancite dalle direttive europee in tema di lavoro alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia Ue né con il giudizio in merito formulato della Commissione europea, come di seguito meglio specificato.
In realtà, “L’analisi di impatto della regolamentazione AIR”, che accompagna il DDL n. 1438, pur omettendo informazioni conoscitive essenziali al Parlamento, sembra solo nelle sue premesse voler recepire le rivendicazioni portate avanti dalla scrivente Associazione e da singoli associati presso le istituzioni comunitarie ed i riscontri ottenuti, considerato quanto in esso emerge e quanto in esso è omesso o inesatto, come di seguito riportato:
– la Corte di giustizia Ue è «sensibile al riconoscimento/ampliamento di diritti e tutele nei confronti dei cittadini degli Stati membri»;
– la Commissione europea già con comunicazione del 10 giugno 2016 aveva chiuso negativamente nei confronti dello Stato italiano la procedura di preinfrazione Eu Pilot n.7775/15/EMPL, evidenziando l’incompatibilità con il diritto dell’Unione della disciplina nazionale che regola il servizio prestato dai magistrati onorari (giudici e viceprocuratori), sottolineando, alla luce della sentenza O’ Brien del 1° marzo 2012 della Corte di giustizia che ha equiparato i magistrati onorari britannici recorders ai giudici professionali, che, «in particolare per quanto riguarda lo statuto dei magistrati onorari e dei vice procuratori onorari, numerosi elementi indurrebbero a considerare tali figure quali lavoratori ai fini dell’applicazione del diritto Ue indipendentemente dalla qualifica attribuita a livello nazionale»;
– l’ex Ministro della giustizia Orlando non ha mai comunicato al Parlamento l’esistenza e il contenuto della procedura di preinfrazione Eu Pilot n.7775/15/EMPL del 10 giugno 2016, violando l’art.4, comma 3, lettera e), e l’art.14, comma 1, lettera c) della legge n.234/2012, e l’omissione della informazione sull’esistenza della procedura Eu Pilot da parte del Ministero della giustizia è clamorosamente durata oltre tre anni;
– infatti, soltanto in data 25 luglio 2019 è stata depositata la relazione AIR dell’Ufficio legislativo del Ministero della giustizia, allegata al ddl 1438, in cui si notizia il Parlamento della pendenza di due cause pregiudiziali Di Girolamo C-618/18 e UX (Statut des judes de paix italiens), per cui, nonostante la prima questione pregiudiziale Di Girolamo C-472/17 «sia stata dichiarata manifestamente irricevibile dalla Corte di Giustizia UE con ordinanza del 6 settembre 2018, giova evidenziare che residua il rischio di apertura di una procedura di infrazione a carico dell’Italia per effetto della pendenza del Pilot n. 7779/15/EMPL», erroneamente postergata di un anno al 10 giugno 2017, e non allegata alla relazione AIR, in violazione dell’art.14, comma 3, della legge n.234/2012;
– subito dopo la chiusura della procedura di preinfrazione Eu Pilot n.7775/15/EMPL del 10 giugno 2016 il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS) presso il Consiglio d’Europa con decisione del 5.7.2016 ha applicato la sentenza O’ Brien della Corte di giustizia, rilevando la violazione dell’art.24 della Carta sociale europea e sottolineando che i giudici di pace, sotto il profilo delle funzioni, dei doveri e del lavoro svolto, sono equiparabili ai magistrati professionali, con particolare riguardo al diritto inviolabile ad un trattamento previdenziale ed assistenziale corrispondente , anche in materia di tutela di maternità della paternità e della salute;
– in totale spregio alla secretata procedura di preinfrazione Eu Pilot n.7775/15/EMPL del 10 giugno 2016 e alla ignorata (anche nella relazione AIR) decisione del 5 luglio 2016 del Comitato europeo dei diritti sociali l’ex Ministro della giustizia Orlando il 3 febbraio 2017, nel corso dei lavori del Convegno nazionale “Quale Giustizia” organizzato a Torino, ha affermato: «E’ stata sollevata la questione della violazione della normativa comunitaria di fronte alla Commissione, e si è avviata una procedura di infrazione con la quale ci si contesta di aver utilizzato magistrati onorari come magistrati stabili……….. Chi ha fatto questo pensava che ciò avrebbe giocato a suo favore, ma non funziona così: la conseguenza rischia di essere l’aumento della precarizzazione, non la sua diminuzione, perchè la strada della stabilizzazione non la possiamo percorrere, e credo che non sareste d’accordo neanche voi….»;
– per tutta risposta all’ex Ministro della giustizia Orlando, nella comunicazione del 23 marzo 2017 prot. D 304831 la Presidente della Commissione per le Petizioni del Parlamento Ue, Signora Cecilia Wikström, all’esito della riunione del 28 febbraio 2017 in cui sono state discusse le petizioni nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 sullo statuto dei giudici di pace in Italia, lo ha invitato a trovare un equo compromesso sulla situazione lavorativa dei Giudici di Pace, per eliminare la «palese disparità di trattamento sul piano giuridico, economico e sociale tra Magistrati togati e onorari», alla luce della sentenza O’ Brien della Corte di giustizia e della decisione del Comitato europeo dei diritti sociali sul reclamo collettivo n.102/2013;
– infatti, la Commissione europea, come risulta dalla relazione AIR, tra le istanze riformatrici del sistema giudiziario avanzate al Governo italiano per quanto riguarda il ruolo e lo status della magistratura onoraria, aveva prospettato come possibile soluzione la stabilizzazione dei giudici onorari in servizio, che il Ministero della giustizia ha escluso apoditticamente come soluzione non costituzionalmente praticabile, nonostante altri casi legislativi di stabilizzazione e immissione in ruolo della magistratura onoraria, preferendo con la riforma Orlando del luglio 2017 precarizzare i rapporti di lavoro di servitori dello Stato da ormai moltissimi anni;
– la Commissione europea, dopo aver esaminato anche la riforma Orlando, ha continuato a sostenere nella relazione del 28 febbraio 2018 alla Commissione petizioni del Parlamento Ue che «i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 1999/70/CE”…”;
– nella risoluzione del 31 maggio 2018 (2018/2600(RSP)) il Parlamento europeo, promossa da europarlamentare italiana del M5S e approvata da tutti gli europarlamentari italiani, ha risposto alle petizioni riguardanti la lotta alla precarietà e all’abuso dei contratti dei contratti a tempo determinato, tra le quali quelle nn. 1328/2015, 1376/2015, 0028/2016, 0044/2016, 0177/2016, 0214/2016, 0333/2016 e 0889/2016 presentate dai giudici onorari italiani e già oggetto della risposta della Commissione europea nell’ambito della citata comunicazione del 28 febbraio 2018 della Commissione Peti del Parlamento Ue, invitando gli Stati membri e, in particolare, l’Italia a modificare la propria legislazione per applicare compiutamente la direttiva 1999/70 e la giurisprudenza della Corte di giustizia, per evitare la liberalizzazione e la precarizzazione dei rapporti di lavoro;
– al punto 11 (“Giustizia rapida ed efficiente”) del “Contratto per il Governo del cambiamento” pubblicato il 18 maggio 2018 e sottoscritto dalle due formazioni politiche M5S e Lega che componevano il precedente Governo, è sottolineato tra gli obiettivi da raggiungere che «Bisogna riconoscere il ruolo dei magistrati onorari, tramite una completa modifica della recente ‘riforma Orlando’, affrontando anche le questioni attinenti al trattamento ad essi spettante ed alle coperture previdenziali ed assistenziali» e tale obiettivo è stato perseguito inizialmente con il decreto del 21 settembre 2018 del Ministro della giustizia Bonafede, con cui è stato istituito presso il Gabinetto del Ministro un tavolo tecnico per la riforma della magistratura onoraria, nella cui premessa si legge: «vista la risposta della Commissione europea per le petizioni del Parlamento europeo ai Giudici onorari di pace italiani del 28 febbraio 2018 che afferma che “i magistrati onorari sono lavoratori a tempo determinato e non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato ai sensi della direttiva 1999/70/CE”; …………….è emersa la necessità di istituire un Tavolo tecnico quale conferenza di soggetti politici e istituzionali per un confronto sul tema della Magistratura onoraria al fine di individuare un comune indirizzo per redigere un progetto di legge di modifica della suddetta Riforma…»;
– al tavolo tecnico, nonostante sia stato istituito dichiaratamente per dare attuazione alle indicazioni della Commissione europea che chiedeva il riconoscimento dello status di lavoratori subordinati dei magistrati onorari e la loro stabilizzazione con condizioni di lavoro equiparabili a quelle dei magistrati professionali, la tecnostruttura ministeriale e il Ministro della giustizia hanno tassativamente escluso, in quanto incompatibile con la Costituzione (nonostante esimi costituzionalisti siano di avviso diverso), il riconoscimento dello status di lavoratore con le tutele giuridiche e previdenziali previste per chi esercita le stesse funzioni giurisdizionali, rigettando così la proposta emendativa della riforma Orlando presentata dal tecnico della scrivente Associazione, che era l’unica totalmente in linea con la soluzione proposta dall’Unione europea;
– l’unica nota positiva emersa dal tavolo tecnico è stato l’apprezzato impegno dell’ASSOCIAZIONE NAZIONALE MAGISTRATI di arrivare alla soluzione positiva sullo status giuridico e sul riconoscimento dei diritti di tutta la magistratura onoraria, attraverso la condivisione di una proposta emendativa comune ANGP-COGITA-FEDERMOT-UNAGIPA rispetto alla riforma Orlando, che prevedeva tutele dirette e indirette sufficientemente assimilabili a quelle garantite dal diritto dell’Unione, proposta anche questa rigettata dal Ministro della giustizia e dalla sua tecnostruttura come non praticabile;
– dopo l’inspiegabile fallimento del tavolo tecnico per essere venuto meno il Ministro della giustizia Bonafede agli impegni assunti nel contratto di governo e nei confronti della Commissione europea, l’apertura della procedura di infrazione sulla situazione della magistratura onoraria ai sensi degli artt. 258, 259 e 260 TFUE) è stata richiamata addirittura nel DEF presentato ad aprile 2019, nella parte inerente alla relazione del Ministero della Giustizia (pag.391), documento da cui si evince che la Commissione europea chiedeva uno specifico intervento normativo di settore e il Ministero nella relazione rappresentava che vi era conseguente stanziamento per assicurare la copertura degli oneri previdenziali per la magistratura onoraria, de–finanziato dallo stanziamento del 2018 per i tempi tecnici occorrenti per il perfezionamento dell’iter normativo per le necessarie modifiche al sistema vigente; previdenza che, invece, il DDL n.1438 continua a porre a carico dei magistrati onorari.
Ebbene, le scriventi Associazioni stigmatizzano il fatto che il Parlamento non sia stato notiziato dal Governo e dal Ministro della giustizia (attraverso l’omessa comunicazione di informazioni) sulla gravissima censura che lo Stato italiano sta subendo e subirà da tutte le Istituzioni europee per l’incapacità di risolvere la situazione di precarietà della magistratura onoraria e la mancanza delle tutele minime economiche, giuridiche e previdenziali indispensabili ad assicurarne l’indipendenza e l’imparzialità come giudici europei.
Le scriventi Associazioni segnalano al Parlamento che, a causa delle citate omissioni e alterazioni delle informazioni utili, il DDL 1438 e gli altri DDL presentati alla Commissione giustizia del Senato non sono affatto rispettosi dei dettami della Costituzione italiana e del diritto dell’Unione europea, rimanendo in essi inalterato il rapporto tra lo Stato e il magistrato onorario qualificato come “rapporto di servizio volontario ”, privo della qualifica di lavoratore e delle conseguenti tutele, considerando che il Governo, rispondendo alla Commissione europea (v. procedura EU PILOT 7779/15/EMPL del 10 giugno 2016) a dicembre 2015, ha dichiarato che «i magistrati onorari non sono neppure lavoratori autonomi dal momento che le funzioni sono esercitate spontaneamente “per sentimento di dovere civico e di dignità sociale”»; Governo che da allora, per ben quattro anni, non ha modificato affatto tale “inquadramento”.
Nessuna modifica è prevista infatti al decreto legislativo 13 luglio 2017, n.116, art. 1 comma 3 nel quale si legge: «L’incarico di magistrato onorario ha natura inderogabilmente temporanea, si svolge in modo da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di attività lavorative o professionali e non determina in nessun caso un rapporto di pubblico impiego.».
Tale definizione è assai singolare per i giudici di pace tutti in servizio da oltre 16 anni, per i quali ne vengono previsti altrettanti di servizio, ma sempre nella forma dei mandati rinnovabili, in palese violazione della direttive europee in materia di reiterazione abusiva di contratti a termine.
Si richiama a tal proposito il contenuto della lettera di proclamazione del 9 novembre 2019 a firma delle scriventi Associazioni, da intendersi integralmente riportato.
Il Governo ha affrontato e sta affrontando la riforma della magistratura onoraria in modo palesemente inadeguato, avendo presentato un disegno di legge di riforma n.1438 in totale contrasto con la procedura di infrazione in corso e con l’evoluzione delle cause pregiudiziali pendenti in Corte di giustizia.
Infatti, oltre alle due ordinanze pregiudiziali sollevate dal Giudice di pace di L’Aquila nella causa C-618/18 Di Girolamo e dal Giudice di pace di Bologna nella causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens), citate nella relazione AIR del Ministero, con ordinanza di rinvio pregiudiziale nella causa C-834/19 Ministero della giustizia del 29 ottobre 2019 il giudice del lavoro professionale del Tribunale di Vicenza, in apprezzata continuità con l’impegno mostrato dall’ANM nel cercare di risolvere la problematica dello status giuridico di tutta la magistratura onoraria, ha chiesto alla Corte di giustizia se sia in contrasto con la realizzazione dell’effetto utile della direttiva n.70 del 1999 l’orientamento nazionale che esclude dalla nozione di “lavoratore” il Giudice Onorario di Tribunale (GOT) che presti la sua attività lavorativa con le modalità illustrate nell’ordinanza.
Il contenuto dell’ordinanza del Tribunale di Vicenza si caratterizza per la singolare affinità giuridica e interpretativa con il 2° quesito pregiudiziale del giudice di pace di Bologna nella causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens), dal momento che il giudice professionale ha evidenziato il contrasto tra la legislazione e la giurisprudenza interne rispetto alla nozione di lavoratore della magistratura onoraria quale emerge dalla sentenza O’ Brien della Corte di giustizia e dalla procedura EU Pilot n. 7779/15/EMPL del 10 giugno 2016 della Commissione.
Tutti questi elementi in fatto sono stati portati all’attenzione della Corte di giustizia Ue dai difensori del giudice di pace ricorrente, l’avv. Gabriella Guida, l’On/le avv. Francesco Paolo Sisto e l’avv. Vincenzo De Michele, all’udienza di discussione del 28 novembre 2019 della causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens).
La discussione della causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens), si è tutta concentrata sul merito della seconda questione pregiudiziale sollevata dal Giudice di pace di Bologna, cioè se l’attività di servizio del giudice di pace ricorrente rientra nella nozione di «lavoratore a tempo determinato», di cui, in combinato disposto, agli artt. 1, paragrafo 3, e 7 della direttiva 2003/88, alla clausola 2 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70 e all’art. 31, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nell’interpretazione della Corte di giustizia nelle sentenze Fenoll, O’ Brien e King, e, in caso di risposta affermativa, se il magistrato ordinario o professionale possa essere considerato lavoratore a tempo indeterminato equiparabile al lavoratore a tempo determinato “giudice di pace”, ai fini dell’applicazione delle stesse condizioni di lavoro di cui alla clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato recepito dalla direttiva 1999/70.
La Commissione europea si è totalmente schierata a sostegno delle argomentazioni del giudice di pace ricorrente UX, richiamando le sue osservazioni scritte nella causa C-472/17 Di Girolamo, in cui aveva concluso in senso totalmente coerente con quanto già rappresentato nella procedura Eu Pilot n. 7779/15/EMPL e ribadito nella comunicazione del 28 febbraio 2018 alla Commissione PETI del Parlamento europeo.
Anche nel corso della discussione non è emersa alcuna giustificazione al fatto che i giudici di pace possano essere esclusi, come fa l’ordinamento nazionale, dalla nozione e dai diritti del lavoratore subordinato né paiono essere emersi, dalle domande della Corte e dell’avvocato generale Kokott e dalle risposte dei difensori del giudice di pace ricorrente, della Commissione Ue e dell’Avvocato dello Stato, elementi che possano escludere la comparabilità dell’attività giurisdizionale svolta dal giudice di pace ricorrente UX (e da tutti i giudici di pace e da tutti gli altri magistrati onorari) con quella della magistratura professionale, in guisa tale da poter richiedere le stesse condizioni di lavoro, normative, retributive e previdenziali, dei giudici togati.
Pare abbia colpito personalmente la Corte di giustizia e, in particolare, il Presidente-Relatore Giudice Arabadjiev, la circostanza, rappresentata nell’intervento iniziale dalla difesa della ricorrente, che i giudici di pace e i magistrati onorari godono, come tutti i magistrati professionali, dei periodi di sospensione dal lavoro per ferie, malattia, maternità, infortunio, ma che per detti periodi non percepiscono indennità, non essendo considerati lavoratori subordinati, perdendo anche il posto di lavoro nel caso in cui il periodo di malattia si prolunghi oltre la durata massima di sei mesi.
Per fare un esempio, il magistrato onorario britannico, il recorder della sentenza O’ Brien della Corte di giustizia, attualmente percepisce un’indennità attuale di € 720 circa ad udienza per un numero massimo di 30 udienze all’anno (nel numero di udienze il recorder può far computare anche i giorni di studio, di formazione e di ricerca) e godeva già all’epoca della sentenza O’ Brien di tale indennità nei periodi di malattia, maternità, infortunio e ferie e, ora, dopo la sentenza O’ Brien, anche della pensione di vecchiaia calcolata pro rata temporis sulle indennità dei periodi di lavoro svolti come recorder.
Pare abbia impressionato particolarmente la Corte di giustizia e l’avvocato generale Kokott apprendere dalla difesa della ricorrente UX che il rappresentante della Cassa forense aveva comunicato al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della giustizia per la riforma della magistratura onoraria che oltre l’80% dei giudici di pace non erano iscritti alla Cassa di previdenza degli avvocati e, quindi, non svolgevano altra attività lavorativa che quella di giudici di pace, sconfessando così l’affermazione del Governo nelle osservazioni scritte che l’attività del giudice di pace era occasionale e non a tempo pieno.
L’avvocato generale Kokott ha annunciato che le sue conclusioni scritte nella causa C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens) saranno depositate all’udienza pubblica del 23 gennaio 2019 e, quindi, nell’opinione dell’autorevole A.G. che ha scritto le conclusioni della causa O’ Brien, accolte integralmente dalla Corte di giustizia, si potranno avere utili indicazioni e anticipazioni della decisione finale della Corte di giustizia, il cui deposito è previsto entro maggio-giugno 2020.
La risposta del Ministro della giustizia Bonafede alla discussione della causa pregiudiziale C-658/18 UX (Statut des judes de paix italiens) del 28 novembre 2018 è stata la convocazione nella giornata del 4 dicembre 2019 di un incontro, senza oggetto, presso la Sala Livatino del Ministero con i “rappresentanti della Magistratura Onoraria”. L’incontro, svoltosi alla presenza del Ministro e di tutta la sua tecnostruttura si è concentrato sullo stato dei lavori parlamentari del testo governativo di riforma della legge sulla magistratura onoraria.
E’ emerso in modo palese come tale invito sia stato un ulteriore conforme tentativo di indorare la amara pillola che si vuole propinare ai giudici di pace ed alla magistratura onoraria in ordine al totale, radicale e pervicace disconoscimento dei diritti di lavoratore, a fronte di qualche briciola fatta cadere dall’alto.
Le scriventi Associazioni hanno contestato nell’incontro del 4 dicembre 2019 i fatti ben noti al Ministro e al Governo, e cioè la pendenza dell’infrazione comunitaria e l’avanzamento delle cause pregiudiziali in Corte di Giustizia, fatti che avrebbero dovuto portare ad una radicale inversione di marcia delle misure previste nei ddl in esame in Parlamento, in quanto l’Unione Europea, attraverso la Corte di giustizia e la Commissione Ue, arriverà a definire in maniera ineludibile per lo Stato italiano che i giudici di pace ed i magistrati onorari sono LAVORATORI PUBBLICI.
A tale contestazione nessuna risposta è pervenuta. Il Ministro della giustizia ha assolutamente glissato sul tema, rivolgendo soltanto ai presenti l’insistente invito di concertare insieme tra loro emendamenti per permettere la prosecuzione celere dei ddl di riforma, avvertendo allo stesso tempo che ben poche migliorie si sarebbero potute fare, certamente a parere delle scriventi, non sostanziali, in quanto saranno rigorosamente a invarianza finanziaria e nell’ottica espressa della conservazione dell’impianto normativo vigente. A contrario, in caso di mancata collaborazione da parte della categoria, ha avvertito che entrerà in vigore la tanto temuta e odiata Riforma Orlando.
E’ stato quindi palese l’avvertimento profferito avanti ai destinatari di tali attenzioni, cioè le 18 “associazioni” sindacali invitate dal Ministro Bonafede senza accertarsi della loro reale rappresentatività, diversamente da quanto accade in qualsiasi sistema civile e democratico, associazioni che sono state invitate ad un inutile, pericoloso e pretestuoso accordo.
PER TUTTI QUESTI MOTIVI
ricorrono quindi, i giudici di pace, all’unico strumento di protesta legittimo nella loro disponibilità, l’astensione dalle udienze, nell’auspicio che il segnale di responsabilità che con tale iniziativa intendono lanciare, non trovi inerti o distratte le istituzioni politiche e le strutture che le supportano, ma costituisca uno stimolo alla loro immediata attivazione, con particolare riguardo al Parlamento, nei cui confronti queste Associazioni si dichiarano disponibili a fornire tutta la documentazione di provenienza dalle Istituzioni europee che non è stata allegata e/o è stata citata in modo errato per quanto riguarda la sua collocazione temporale nella citata relazione AIR.
La predetta protesta intende, quindi, manifestare un accorato monito al Ministero della Giustizia ed al Governo affinchè portino una proposta innovativa rispetto al d.d.l. all’esame del Parlamento e risolutiva della vicenda della magistratura onoraria con il pieno riconoscimento di tutti i diritti fino ad ora negati, compresi quelli previdenziali come lavoratori pubblici subordinati, utilizzando gli strumenti normativi già promossi in passato per la sistemazione giuridico-economica della magistratura onoraria, con l’immissione nei ruoli della pubblica amministrazione statale.
In caso contrario, pare evidente che saranno il Ministro della giustizia, la tecnostruttura ministeriale ed il Governo ad assumersi l’esclusiva responsabilità politica e giuridica, anche a livello individuale, della procedura di infrazione che la Commissione Europea attiverà, perché già preannunciata e delle conseguenze negative per lo Stato italiano della sentenza della Corte di giustizia nella causa UX C-658/18, avendo peraltro già nascosto per oltre tre anni al Parlamento italiano l’esistenza della procedura di precontenzioso EU Pilot n. 7779/15/EMPL, chiusa negativamente per l’Italia già con la comunicazione del 10 giugno 2016 della Commissione.
Tutto ciò premesso, l’UNAGIPA e la ANGDP , già in stato di agitazione permanente
proclamano
l’astensione dei giudici di pace in servizio nella Repubblica dalle udienze civili e penali e dalle altre attività d’istituto, secondo le modalità previste dal codice di autoregolamentazione dello sciopero come approvato dalla CGSSE e nei giorni e modalità sopra indicati.
Roma 10 dicembre 2019
Il Presidente Nazionale ANGDP Il Presidente Nazionale UNAGIPA
Proclamazione del 10 dicembre
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