Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Giudice di pace di Fondi (Italia) il 18 agosto 2022 – M.M. / Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

(Causa C-548/22)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Giudice di pace di Fondi

Parti nella causa principale

Ricorrente: M.M.

Convenuti: Presidenza del Consiglio dei ministri, Ministero della Giustizia, Ministero dell'Economia e delle Finanze

Questione pregiudiziale

Se l’articolo 288 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, gli articoli 17, 31, 34 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché l’articolo 7 della direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro 1 , la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura in allegato alla direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES 2 , come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998 3 , nonché la clausola 4 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato 4 , devono essere interpretati nel senso che essi ostano ad una normativa nazionale, come quella prevista dall’articolo 29 del [decreto legislativo 13] luglio 2017, n. 116, come sostituito dall’articolo 1, comma 629, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234, la quale preveda la rinuncia automatica ex lege ad ogni pretesa riguardante l’attuazione delle menzionate direttive, con perdita di ogni altra tutela retributiva, lavorativa e di protezione sociale garantita dal diritto europeo:

-    nel caso di semplice presentazione della domanda di partecipazione da parte di un magistrato onorario, quale lavoratore europeo a tempo definito e parziale comparabile al magistrato professionale quale lavoratore europeo a tempo indefinito e pieno, a procedure di stabilizzazione che siano solo formalmente attuative della clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70,

-    ovvero, nel caso di mancato superamento delle dette procedure o di mancata presentazione della domanda, con la percezione di un’indennità di importo manifestamente inadeguato e sproporzionato ai danni subiti per il mancato recepimento delle menzionate direttive.

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1     GU 2003, L 299, pag. 9.

1     GU 1998, L 14, pag. 9.

1     Direttiva 98/23/CE del Consiglio del 7 aprile 1998 che estende al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la direttiva 97/81/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES (GU 1998, L 131, pag. 10).

1     GU 1999, L 175, pag. 43.