Di seguito il resoconto della seduta di ieri e di oggi in Commissione Giustizia Senato, sull’esame del parere sullo schema del primo decreto legislativo di attuazione delle legge delega, monco, incostituzionale, gravemente lesivo sia dei diritti dei colleghi di 68-70 anni a continuare nell’esercizio delle funzioni almeno sino al 31 dicembre 2016, come previsto dall’articolo 18-bis, d.l. n. 83/2015, attraverso un “escamotage” escogitato dai “tecnici” del Ministero della Giustizia offensivo dei più elementari principi di diritto, sia nei confronti di tutti i colleghi, che si vedranno costretti a rinunciare alle ferie per tornare al voto per le elezioni dei consigli giudiziari addirittura il 24 e 25 luglio.
Le uniche parole sensate di ieri, come già accaduto in sede di esame e discussione della legge di riforma, le ha pronunciate il Senatore Caliendo.
Martedì prossimo la “farsa” finirà con l’approvazione del parere positivo.
Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 299 del 18/05/2016
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Esame e rinvio)
Il senatore CUCCA (PD) illustra l’atto del Governo in titolo che è volto, da un lato, ad assicurare il mantenimento in servizio dei magistrati onorari ricomprendente le figure dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei viceprocuratori onorari, al fine di evitare la paralisi dell’ufficio onorario del giudice di pace, nonché gravi conseguente rispetto alle attività degli uffici del tribunale ordinario e della procura della Repubblica, e, dall’altro a dare una prima – parziale – attuazione alla delega contenuta nella recente legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.
Ricorda che l’articolo 1, commi 610 e 613 della legge di stabilità per il 2016 ha disposto la proroga fino al 31 maggio della durata dell’incarico dei suddetti magistrati onorari.
Passando al merito, l’articolo 1 dello schema di decreto legislativo consente, all’esito di un procedimento delineato dal successivo articolo 2, la proroga nelle funzioni degli attuali giudici di pace, giudici onorari di tribunale (GOT) e vice procuratori onorari (VPO). Più nel dettaglio in base al comma 1 i magistrati onorari che, all’entrata in vigore del decreto legislativo saranno in servizio potranno essere confermati nell’incarico per un primo mandato di 4 anni. Il comma 2 precisa però che l’incarico di giudice onorario cessa comunque al compimento di 68 anni d’età.
L’articolo 2 delinea il procedimento da seguire per la conferma nell’incarico, affidando la relativa decisione al Consiglio Superiore della Magistratura, previo giudizio di idoneità espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario(la cui articolazione è disciplinata dal successivo articolo 3). In particolare, la domanda di conferma dovrà essere presentata entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo; dovrà essere indirizzata al capo dell’ufficio giudiziario nel quale sono svolte le funzioni onorarie (e, dunque, nel quale si chiede di rimanere) e dovrà essere trasmessa al Consiglio giudiziario (comma 1).
Ricevuta la domanda, il presidente del tribunale (relativamente alle domande presentate da giudici di pace e giudici onorari di tribunale) e il procuratore della Repubblica (relativamente ai vice procuratori onorari) devono compiere un’attività istruttoria e redigere un rapporto sull’attività svolta dal magistrato onorario. In particolare, dovranno esaminare, a campione, verbali di udienza e provvedimenti curati dal magistrato nell’ultimo biennio (comma 2). Specifici criteri per la selezione di tali atti dovranno essere adottati da ciascun Consiglio giudiziario entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo (comma 3). Dall’esame degli atti del magistrato onorario i capi degli uffici giudiziari dovranno trarre una valutazione delle capacità, della laboriosità, della diligenza e dell’impegno del magistrato, oltre al suo possesso dei requisiti di indipendenza, imparzialità ed equilibrio.
Il rapporto del capo dell’ufficio è trasmesso al Consiglio giudiziario, insieme alla copia dei verbali e dei provvedimenti esaminati, alle statistiche sull’attività svolta dal magistrato onorario e ad una relazione redatta dallo stesso magistrato che chiede la conferma. Il giudizio di idoneità alla conferma è espresso dalla sezione autonoma per i magistrati onorari del Consiglio giudiziario, in base all’articolo 11 del decreto legisativo n. 160 del 2006. La sezione tiene dunque conto dell’istruttoria del capo dell’ufficio, degli atti che le sono stati trasmessi, dell’audizione dell’interessato (non obbligatoria) e del parere del Consiglio dell’ordine territoriale forense. Quest’ultimo potrà indicare fatti specifici che denotino un esercizio non indipendente delle funzioni, mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica tali da incidere sull’idoneità del magistrato a continuare a svolgere le funzioni (comma 4)..E’ espressamente esclusa l’idoneità dei magistrati onorari che hanno riportato due o più sanzioni disciplinari diverse dall’ammonimento (comma 5). Una volta reso il giudizio di idoneità da parte del Consiglio giudiziario, il procedimento per la conferma nelle funzioni si conclude con una deliberazione del CSM e un decreto del Ministro della giustizia (commi 6 e 7).
All’entrata in vigore del decreto legislativo il procedimento così definito non potrà trovare immediata applicazione, essendo necessario prima costituire le sezioni autonome dei Consigli giudiziari, così come richiesto dalla legge delega e specificato dall’articolo 3 dello schema di decreto. Per questa ragione, ferma la presentazione della domanda per la conferma nelle funzioni entro 3 mesi dall’entrata in vigore del decreto legislativo, il legislatore prevede che la procedura di conferma debba essere definita entro 24 mesi dalla costituzione delle sezioni autonome. In via transitoria comunque, tutti i giudici di pace, i giudici onorari ed i viceprocuratori onorari che faranno domanda di conferma potranno continuare a svolgere le funzioni. Quando il procedimento potrà concludersi, la conferma nell’incarico retroagirà all’entrata in vigore del decreto legislativo. Se il procedimento avrà esito negativo il magistrato cesserà dall’incarico (commi 8 e 9). Una ulteriore specifica disposizione transitoria riguarda i magistrati onorari che faranno parte della sezione autonoma del Consiglio giudiziario. Per questi la conferma nell’incarico è deliberata direttamente dal Consiglio Superiore della Magistratura, che formula dunque anche il giudizio di idoneità (comma 10).
L’articolo 3 introduce delle modifiche all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006 che disciplina la composizione e la competenza della sezione del consiglio giudiziario dei magistrati onorari. A tali sezioni viene demandata la competenza in relazione alla ammissione e alla organizzazione del tirocinio, alla proposta per la nomina di coloro che hanno concluso il tirocinio e successiva formazione di una graduatoria di idonei, al giudizio di idoneità per la conferma nell’incarico per i successivi mandati e alle valutazioni sulle proposte di decadenza, dispensa, revoca dell’incarico e di applicazione delle sanzioni disciplinari. Tale sezione è altresì competente per l’espressione di pareri. Vengono disciplinati, inoltre, gli aspetti di composizione della sezione autonoma (comma 3), nonché le modalità di assunzione e i criteri di validità delle deliberazioni e le eventuali modalità di sostituzione dei componenti.
L’articolo 4 apporta modifiche di carattere lessicale al decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, in materia di coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e dei consigli giudiziari. Più nel dettaglio le lettere a), b), c) e d)intervengono rispettivamente sugli articoli 1 (Epoca delle elezioni e termine per la nomina dei componenti avvocato e professore universitario), 2 (Uffici elettorali) , 3 (Articolazione degli uffici elettorali) e 4 (Votazione) del citato decreto legislativo sostituendo il riferimento ai “giudici di pace”, con quello ai “giudici onorari di pace e i vice procuratori onorari”ovvero “ai magistrati onorari”. Le lettere e), f) e g) intervengono sull’articolo 8 del citato decreto legislativo del 2008 e sui connessi allegati relativi ai modelli di scheda da utilizzare per le elezioni. La lettera g), in particolare, aggiunge un ulteriore allegato (allegato A5-bis) il quale reca il modello della scheda per le elezioni dei componenti vice procuratori onorari dei consigli giudiziari. La lettera e) introduce, per coordinamento, nell’articolo 8 il richiamo al nuovo allegato. La lettera f) da ultimo sostituisce con riguardo all’allegato A5, recante il modello della scheda per le elezioni dei componenti giudici di pace dei consigli giudiziari, il riferimento ai “giudici di pace” con quello ai ” giudici onorari di pace”. Si tratta a ben vedere di modifiche necessarie in conseguenza della soppressione della figura del giudice di pace e della contestuale istituzione del giudice onorario di pace e del vice procuratore onorario (VPO), da parte della legge n. 57 del 2016 di riforma organica della magistratura onoraria.
L’articolo 5, ai fini della costituzione della sezione autonoma nella nuova composizione, prevede, derogando a quanto previsto dall’articolo 12-ter, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2006- in base al quale l’elezione dei componenti onorari della sezione si tengono contemporaneamente a quelle dei componenti togati- che le elezioni dei soli magistrati onorari abbiano luogo nel corso della penultima domenica e nel lunedì successivo del mese di luglio 2016 (comma 1). In deroga a quanto previsto dall’articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 25 il comma 2 dell’articolo in esame stabilisce la rieleggibilità alle elezioni straordinarie dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome alla data di entrata in vigore del decreto. Le ultime elezioni dei consigli giudiziari si sogno svolte nei giorni 3 e 4 aprile 2016. La proclamazione dei componenti onorari eletti comporta la decadenza dalla carica dei giudici di pace già componenti delle sezioni autonome dei consigli giudiziari (comma 3). Per quanto concerne il procedimento elettorale con riguardo alle elezioni straordinarie trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 35 del 2008; le schede elettorali sono fornite dal Ministero della giustizia a ciascuna Corte d’appello o sezione distaccata entro venti giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo in esame (commi 4 e 5). I componenti onorari eletti a seguito di tali elezioni straordinarie restano in carica per la durata del consiglio giudiziario nel cui ambito è costituita la sezione (comma 6). Il comma 7 reca una disposizione transitoria per la quale fino alla costituzione della sezione autonoma per i magistrati onorari di cui all’articolo 10 del decreto legislativo n. 25 del 2006, come modificato dall’articolo 3 dello schema, le competenze ad essa assegnate sono esercitate dalla sezione autonoma nella composizione prevista dalle disposizioni vigenti sino alla data di entrata in vigore del decreto legislativo (comma 7).
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 25 del 2006 e n. 35 del 2008 allo svolgimento della procedura elettorale straordinaria l’articolo 6 reca disposizioni di coordinamento. In particolare si prevede che, ai fini dell’elezione straordinaria, la categoria del “giudice onorario di pace” si intende composta, indifferentemente, dai giudici di pace e dai giudici onorari di tribunale, che rappresentano le figure di magistrati onorari che, a disciplina vigente, svolgono i compiti che all’esito della completa attuazione della riforma saranno assolti dalla nuova categoria dei giudici onorari di pace (comma 1). Il comma 2 aggiunge che, ai fini dell’applicazione dei prefati decreti legislativi del 2006 e del 2008 che hanno riguardo alla consistenza dell’organico dei magistrati onorari si considerano le piante organiche degli uffici del giudice di pace e le ripartizioni numeriche per ufficio dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari stabilite dal CSM.
I successivi articoli stabiliscono che dalla attuazione del decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovendo le amministrazioni provvedere agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 7) e prevedono l’entrata in vigore del decreto legislativo senza vacatio legis (articolo 8).
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) manifesta fortissime perplessità sulla strada prescelta dal Governo per dare avvio all’esercizio della delega di cui alla legge n. 57 del 2016. Appare, infatti, del tutto evidente come l’emanazione di un decreto legislativo che darebbe attuazione solo in via parziale alla delega per consentire la prosecuzione dell’attività dei magistrati onorari attualmente in servizio – un numero rilevante dei quali cesserebbe immediatamente dalla possibilità di svolgere tale attività dopo il 31 maggio 2016, in quanto lo svolgimento della medesima risulta in molti casi possibile solo per effetto delle proroghe successivamente disposte fino a quella da ultimo prevista dall’articolo 1, commi 610 e 613, della legge di stabilità 2016 – costituisca violazione della legge delega sotto un duplice profilo. In primo luogo appare chiaro, dalla lettura della legge delega medesima, che la stessa presupponeva un provvedimento diverso, che avrebbe disposto la proroga dell’attività dei magistrati onorari in servizio fino al momento in cui non sarebbe stata esercitata compiutamente la delega di cui all’articolo 1 della citata legge n. 57 del 2016. In secondo luogo, la soluzione adottata dal Governo finisce, di fatto, per costringere le Commissioni parlamentari a pronunciarsi in tempi ristrettissimi, al fine di consentire l’entrata in vigore di questo primo decreto legislativo prima del 31 maggio prossimo e ciò, palesemente, in violazione del disposto dell’articolo 3, comma 1, della richiamata legge n. 57 del 2016.
E’ semplicemente incomprensibile per quale ragione il Governo non abbia voluto emanare un decreto legge di proroga dell’esercizio delle funzioni dei predetti magistrati onorari, così da consentire un ordinato esercizio della delega.
Il seguito dell’esame è infine rinviato.
Legislatura 17ª – 2ª Commissione permanente – Resoconto sommario n. 300 del 19/05/2016
IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO
Schema di decreto legislativo recante disciplina della sezione autonoma dei consigli giudiziari per i magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell’incarico dei giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari in servizio (n. 304)
(Parere al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, ai sensi dell’articolo 3 della legge 28 aprile 2016, n. 57. Seguito dell’esame e rinvio.)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente D’ASCOLA comunica che sono appena pervenute le osservazioni non ostative da parte della Commissione affari costituzionali.
Il senatore PALMA (FI-PdL XVII) ritiene irragionevole l’urgenza con la quale deve essere esaminato il provvedimento in titolo che – ricorda – è stato trasmesso dal Governo in data 17 maggio e che è stato messo in calendario per la discussione già nella seduta del 18 maggio. Ricordando poi che le Commissioni parlamentari hanno trenta giorni di tempo per esprimere il proprio parere su tale atto, ritiene incomprensibile come mai il Governo non abbia presentato l’atto medesimo in tempo utile, così da non comprimere i tempi dei lavori parlamentari. Ritiene ragionevole che si voti il parere, alla luce di un più approfondito esame, nella seduta di martedì prossimo.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) osserva che è assolutamente irragionevole la disposizione di cui al prima comma dell’articolo 2 dello schema che prevede la prosecuzione per un determinato periodo di tempo dell’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di soggetti non ancora legittimati, che potrebbero non essere confermati ovvero addirittura non presentare neppure domanda di conferma. Molto più logico sarebbe stato emanare un provvedimento diverso che avrebbe disposto la proroga dell’attività dei magistrati onorari in servizio fino al momento in cui non sarebbe stata esercita definitivamente la delega di cui alla legge n. 57 del 2016.
Il senatore LUMIA (PD) osserva che la Commissione deve esprimere il proprio parere nei tempi imposti dall’esigenza di salvaguardare l’attività di numerosi magistrati onorari che, in mancanza dell’immediata emanazione del provvedimento in titolo, cesserebbe dopo il 31 maggio 2016. Chiede, tuttavia, al Governo e al relatore se il rinvio della votazione del parere a martedì prossimo non precluda i tempi necessari per una tempestiva emanazione del provvedimento medesimo.
Il sottosegretario Federica CHIAVAROLI ricorda che la legge delega n. 57 citata è stata approvata dalla Camera dei deputati solo in data 28 aprile 2016. Nella prima seduta utile del Consiglio dei ministri, dopo l’entrata in vigore della legge, è stato adottato lo schema in titolo; in ogni caso, qualora la Commissione esprima il suo parere nella seduta di martedì prossimo, il Governo farà la sua parte per pervenire all’emanazione e alla pubblicazione del decreto legislativo in tempo utile rispetto alla ricordata scadenza del 31 maggio prossimo.
Il presidente D’ASCOLA rinvia quindi la votazione del parere alla seduta di martedì prossimo.
Il seguito dell’esame, è infine rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
0 Comment