Per martedì 5 aprile è fissata, in Commissione Giustizia, la seduta per la conclusione dell’esame preliminare del disegno di legge recante delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (C. 3672). Nella predetta seduta verrà fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.
Nel frattempo la Conferenza dei Gruppi Parlamentari ha deliberato l’urgenza della nostra riforma e stabilito che a maggio (probabilmente già nella prima decade) verrà avviato l’esame in Aula, al fine di giungere all’approvazione della legge entro il 31 maggio.
Ne discende che la possibilità di approvazione di emendamenti alla Camera è assai ridotta, mentre è probabile ottenere l’approvazione di ordini del giorno che impegnino il Governo ad apportare modifiche e migliorie al testo attualmente all’esame della Camera dei Deputati.
E’ pertanto importante, sia a livello di coordinamento unitario di tutte le principali organizzazioni rappresentative dei giudici di pace, dei magistrati onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, sia a livello interno dell’Unione, sponsorizzare emendamenti che siano organici e chiaramente esplicativi delle nostre rivendicazioni, che poi potranno essere da subito trasposti in ordini del giorno e comunque costituiranno la base di partenza delle nostre azioni future, considerato che l’approvazione della legge delega sarà solo il primo passo di un cammino ancora molto lungo di riforma.
Al momento le uniche disposizioni certe, che verranno subito trasposte in decreto legislativo, sono quelle di natura ordinamentale su normativa transitoria, requisiti per la nomina, incompatibilità, etc… mentre tutto è ancora in “ballo” su quelli che sono i veri nodi della riforma: compensi e previdenza, per i quali il Governo si prenderà il maggior tempo possibile (anche considerato che per 4 anni il sistema indennitario non cambierà).
Le nostre proposte emendative differiscono parzialmente dalle proposte emendative che stiamo elaborando con gli amici got e vpo (insieme dovremo condividere tutte le future battaglie), con i quali abbiamo già predisposto ed inviato alla Commissione Giustizia un documento congiunto (che diffonderemo non appena avremo concordato gli emendamenti comuni), ma occorrerà comunque continuare a lavorare su entrambi i fronti, sia come coordinamento unitario, sia come singola associazione, ed in tale ultima veste si invitano tutti i colleghi che hanno contatti con organi politici ed istituzionali a tenere sempre conto degli emendamenti di seguito riprodotti che costituiscono la nostra base rivendicativa, in particolare gli emendamenti da 8 a 16 che vanno ad incidere sulla normativa transitoria, perchè su quella disposizione – il comma 17 dell’articolo 2 – saranno principalmente concentrate le nostre rivendicazioni, che brevemente vi riassumo:
- continuità sino all’età pensionabile, fissata a 70 anni
- compenso congruo, con un fisso commisurato al trattamento economico del magistrato di carriera che ha superato la prima valutazione di professionalità
- tutela previdenziale ed assistenziale assimilata quella del magistrato di carriera ovvero dei dipendenti civili dello Stato
A fronte di ciò ci rendiamo disponibili per un impegno lavorativo a tempo pieno.
Se qualcuno, insomma, pensa che abbiamo abbassato la guardia, sta davvero in alto mare; come abbiamo già avuto modo di dire, il processo di riforma è appena iniziato e non si concluderà affatto con l’approvazione della legge delega, al contrario a partire da quel momento si comincerà davvero a fare sul serio e tutte le nostre azioni si intensificheranno, con la certezza della continuità (e quindi non più assoggettati al ricatto della riapertura dei concorsi che per noi, alla luce del disposto dell’articolo 4, l. 374/91, vorrebbe dire sicura cessazione delle funzioni nel giro di 12-18 mesi), con una legge che reitera (attenzione non le introduce, ma le reitera, che è cosa ben diversa) tutte le infrazioni al diritto comunitario che abbiamo denunciato alla Commissione Europea (il Governo, con la scusa della pendenza di un iter legislativo di riforma, sta frenando le procedure di infrazione già avviate in sede di Eu Pilot) e per le quali già stiamo predisponendo una denuncia integrativa alla stessa Commissione Europea, ove andremo, punto per punto, ad evidenziare tutti i passi critici della legge delega, chiedendo che, contestualmente alla formalizzazione dell’avvio della procedura di infrazione, la CE, come da sua prerogativa, impartisca immediate prescrizioni al Governo Italiano.
Partiranno inoltre le azioni collettive ed individuali già più volte preannunciate (sicuramente il ricorso collettivo al TAR Lazio verrà notificato prima dell’estate) e, ovviamente, continueremo a fare pressioni sul Governo e su tutte le forze politiche affinchè siano sciolti a nostra favore quelli che sono e restano i nodi cruciali della riforma e le nostre principali rivendicazioni: compensi adeguati e piene tutele previdenziali ed assistenziali.
Di seguito si allega un prospetto sul fulcro basilare attorno al quale si concentreranno le nostre azioni e rivendicazioni, ossia come dovrebbe diventare il comma 17 dell’articolo 2, inerente la normativa transitoria, ed a seguire si riporta l’esposizione analitica dei singoli emendamenti che proporremo (le apparenti ripetizioni si giustificano dall’autonomia che ogni singolo emendamento assume nell’esame e nella discussione politica, anche in vista della formulazione di eventuali ordini del giorno).
QUADRO SINOTTICO NORMATIVA TRANSITORIA
EMENDAMENTI
al disegno di legge recante delega al governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace (C. 3672)
1) L’articolo 2, comma 1, lettera b) è così sostituito: “prevedere la dotazione organica dei giudici onorari di pace con funzioni giudicanti in misura non superiore a 2.700 unità e la dotazione organica dei vice procuratori onorari con funzioni requirenti in misura non superiore a 1.700 unità“.
2) All’articolo 2, comma 7, lettera c) sono soppresse le seguenti parole: “nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondario il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni“.
3) All’articolo 2, comma 10, lett. a) sono aggiunte le seguenti parole: “salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi“.
4) Al comma 13 la lettera l) è sostituita dalle seguenti lettere: “l) prevedere che la parte fissa dell’indennità spettante a ciascun magistrato onorario, nelle ipotesi di cui alle lettere b) c) e d), sia pari ad un importo annuo non inferiore a 36.000 euro, dovuto anche in caso di gravidanza, infortunio, malattia o altro legittimo e giustificato impedimento, e che tale importo sia rivalutato alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista con riferimento alla retribuzione dei magistrati ordinari; m) prevedere un regime previdenziale ed assistenziale per tutti i magistrati onorari; n) prevedere che i contributi previdenziali possano essere posti a carico dei magistrati onorari per una quota non superiore a un terzo; o) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo o da lavoro dipendente possano destinare gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie ai rispettivi enti previdenziali di appartenenza; p) prevedere, in ogni caso, il diritto dei magistrati onorari di ottenere la ricongiunzione dei periodi assicurativi già maturati senza oneri a loro carico”.
5) All’articolo 2, comma 13, la lettera l) è così sostituita: “prevedere che ai magistrati onorari sono riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati professionali, in quanto compatibili“.
6) All’articolo 2, comma 13, la lettera l) è così sostituita: “prevedere che ai magistrati onorari sono riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i dipendenti dello Stato“.
7) All’articolo 2, comma 13, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente lettera: “prevedere che la parte fissa dell’indennità spettante a ciascun magistrato onorario, nelle ipotesi di cui alle lettere b) c) e d), sia pari ad un importo annuo non inferiore a 36.000 euro, dovuto anche in caso di gravidanza, infortunio, malattia o altro legittimo e giustificato impedimento, e che tale importo sia rivalutato alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista con riferimento alla retribuzione dei magistrati ordinari“.
8) All’articolo 2, comma 17, lettera a), le parole “in servizio” sono sostituite dalle seguenti parole: “che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio“.
9) All’articolo 2, comma 17, lettera a), numero 1), sono soppresse le seguenti parole: “nonché dei consigli dell’ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni“.
10) All’articolo 2, comma 17, lettera a), il numero 2) è così sostituito: “prevedere che i magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1 possano essere confermati nell’incarico, con decorrenza dalla medesima data, previa valutazione di idoneità di cui al numero 1), per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età“. Sono, di conseguenza, soppressi i numeri 3) e 4).
11) All’articolo 2, comma 17, lettera a), il numero 4) è così sostituito: “prevedere che, in ogni caso, l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del settantesimo anno di età“.
12) All’articolo 2, comma 17, lettera b), al numero 2) sono aggiunte le seguenti parole: “Successivamente i giudici onorari di pace in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere assegnati, solo a domanda, nell’ufficio per il processo“.
13) All’articolo 2, comma 17, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “f) prevedere che per i magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sia corrisposta, alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui alla lettera b) numero 1), l’indennità fissa di cui all’articolo 2, comma 13, in misura pari al trattamento economico riservato al magistrato ordinario che ha superato la prima valutazione di professionalità; g) prevedere che ai magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sono riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrati ordinari; h) prevedere che ai magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, e che godono dei trattamenti economici e previdenziali previsti dalle lettere f) e g), alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui alla lettera b) numero 1) sono assegnati un numero di affari in quantità e qualità doppia rispetto ai magistrati onorari assoggettati al regime ordinario“.
14) All’articolo 2, comma 17, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere: “f) prevedere che per i magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sia corrisposta, alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui alla lettera b) numero 1), l’indennità fissa di cui all’articolo 2, comma 13, in misura pari al trattamento economico riservato al magistrato ordinario che ha superato la prima valutazione di professionalità; g) prevedere che ai magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sono riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i dipendenti dello Stato; h) prevedere che ai magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, e che godono dei trattamenti economici e previdenziali previsti dalle lettere f) e g), alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui alla lettera b) numero 1) sono assegnati un numero di affari in quantità e qualità doppia rispetto ai magistrati onorari assoggettati al regime ordinario“.
15) All’articolo 2, comma 17, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: “f) prevedere che per i magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sia corrisposta, alla scadenza del quarto anno successivo alla data di cui alla lettera b) numero 1), l’indennità fissa di cui all’articolo 2, comma 13, in misura pari al trattamento economico riservato al magistrato ordinario che ha superato la prima valutazione di professionalità“.
16) All’articolo 2, comma 17, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente lettera: “f) prevedere che ai magistrati onorari che hanno maturato non meno di 8 anni di servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, ovvero dell’ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, sono riconosciute le stesse tutele previdenziali ed assistenziali previste dalla legge per i magistrato ordinari“.
2 Comments
Cari Alberto Rossi e Maria Flora Di Giovanni,
in qualità di giudice ancora in funzione alla data odierna , ma che ha da poco compiuto 70 anni ( e pertanto già individuata per la “rottamazione”), auspico che la nostra associazione chieda e ottenga, assieme alle altre o da sola, anche solo come ordine del giorno programmatico, che i settantenni ancora in funzione al momento dell’entrata in vigore della legge di riforma ,possano – a domanda – essere assegnati alle corti di appello come giudici onorari ausiliari nel caso abbiano gìà fatto domanda e siano stati già inseriti nelle graduatorie pubblicate dal CSM, per averne fatto domanda nei termini.
Ciò a parziale compenso del fatto che nessun riconoscimento ai fini previdenziali la legge di riforma sembra prevedere per questa categoria di rottamati, con un numero di anni di servizio senz’altro esiguo.
Ve ne sarò molto grata.
dott.ssa Maria Teresa Lanza, giudice di pace di Catania.
l’emendamento onesto e di qualità è che anche i magistrati onorari accedano ad un concorso e si misurino con preparazione e capacità. Eviterebbe che tanti dilettanti allo sbaraglio denigrino la categoria.