Si segnalano due sentenze importanti delle sezioni unite in materia di fermo amministrativo di veicoli ex articolo 86, d.p.r. 602/1973, e in materia di particolare tenuità del fatto nel processo penale dinanzi al giudice di pace.
– “Le Sezioni Unite, a risoluzione di questione di massima di particolare importanza, hanno deciso che il fermo amministrativo ex art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, costituisce misura non alternativa all’esecuzione ma afflittiva, sicché la pretesa dell’esattore è impugnabile con un’ azione di accertamento negativo, soggetta alle regole del rito ordinario di cognizione ed alle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore“. Di seguito si allega la pronuncia pubblicata sul sito della Cassazione (Cass. ss.uu. Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015).
FERMO VEICOLI
– Il servizio novità della Corte Suprema di Cassazione comunica che, in esito all’udienza pubblica del 16 luglio 2015, le Sezioni unite hanno affrontato la seguente questione: «Se, nei procedimenti davanti al giudice di pace, la mancata comparizione della persona offesa in udienza equivalga a manifestazione della volontà di non opporsi alla dichiarazione di improcedibilità dell’azione penale per la particolare tenuità del fatto». Secondo l’informazione provvisoria diffusa dalla Suprema Corte, al quesito è stata data soluzione affermativa.
Si attende la pubblicazione della motivazione della sentenza.
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