Interessante e condivisibile delibera del C.S.M. in materia indennitaria che, discostandosi da alcune circolari ministeriali (e provvedimenti locali di singoli funzionari) a dir poco aberranti, stabilisce dei principi cardini ai quali le autorità amministrative (ministeriali e locali) devono attenersi in sede di liquidazione delle indennità e di computo temporale delle competenze:
1. IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA HA SENZA ALCUN DUBBIO COMPETENZA IN MATERIA INDENNITARIA “poichè il diritto alla percezione delle indennità da parte del magistrato onorario, nonchè le modalità concrete attraverso le quali si procede alla loro corresponsione, costituiscono elemento integrante per garantire l’indipendenza della funzione giurisdizionale come rilevato dalla sentenza n. 223/2012 della Corte Costituzionale“
2. IL DIRITTO ALLA CORRESPONSIONE DELL’INDENNITA’ DI SENTENZA MATURA NEL MOMENTO IN CUI IL GIUDICE DEPOSITA LA SENTENZA IN ORIGINALE E COMPLETA, a nulla rilevando, sotto i profili contabili e fiscali di competenza, la data in cui la causa è stata trattenuta a decisione o decisa con mera lettura del dispositivo, e, IMPLICITAMENTE, gli eventuali ritardi della cancelleria negli adempimenti necessari per portare a conoscenza delle parti l’avvenuto deposito della sentenza da parte del giudice (cd. pubblicazione sostanziale, essendo ad ogni effetto la sentenza pubblicata nel momento in cui il giudice deposita la sentenza in cancelleria, come chiarito dalle sezioni unite della Cassazione – sentenza n. 13794/2012 – e dalla Corte Costituzionale – sentenza n. 3/2015).
3. AI FINI DEL COMPUTO DELLE INDENNITA’ DI SENTENZA SUL LIMITE REDDITUALE ANNUO (ed implicitamente anche ai fini dei conteggi fiscali di competenza) RILEVA ESCLUSIVAMENTE LA DATA DEL DEPOSITO DELLA SENTENZA. Con la conseguenza che le competenze non possono essere computate nel momento antecedente di trattenimento a decisione o lettura del dispositivo (ai fini del superamento del limite reddituale di € 72.000), ma neppure, implicitamente, nel momento successivo di lavorazione tardiva della sentenza da parte della cancelleria (per i medesimi fini, ma anche per il riconoscimento del diritto del gdp a tassazione separata sulle indennità tardivamente versate, come successo, ad esempio, a Roma, in conseguenza di atti abnormi di dirigenti e funzionari ministeriali)
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