Allego il testo tradotto in italiano del rapporto di una missione conoscitiva dell’organizzazione ICJ, che abbiamo avuto modo di incontrare a Roma, nel giugno scorso, presso la sezione Immigrati dell’ufficio del Giudice di Pace.
Molti interessanti anche i rilievi sulla nostra condizione di precariato, che mal si attaglia con le enormi responsabilità che abbiamo nell’esercizio della giurisdizioni; in particolare segnalo la sezione nella quale si parla dei “Principi fondamentali dell’ONU sull’indipendenza della magistratura”
Questo è uno stralcio della relazione:
“Le norme internazionali designano un quadro giuridico che disciplina la certezza di permanenza nelle funzioni come necessaria a salvaguardare l’indipendenza della magistratura. Secondo le norme universali, in particolare ai sensi dell’art. 12 dei Principi fondamentali dell’ONU sull’indipendenza della magistratura,30 “i magistrati, siano essi nominati o eletti, devono godere della certezza di permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età pensionabile obbligatoria o fino a scadenza del loro mandato, laddove ciò sia previsto.” 31 Lo Statuto Universale del Giudice 32 dell’Unione Internazionale dei Magistrati afferma che un “[i]l giudice è nominato senza limitazione di durata ovvero per un periodo limitato in base a condizioni predeterminate, sempre che non resti compromessa l’indipendenza della giustizia. 33 La Raccomandazione sui giudici: indipendenza, efficacia e responsabilità34 del Consiglio d’Europa rileva che “[l]a certezza di permanenza nelle funzioni e l’inamovibilità sono elementi chiave dell’indipendenza dei giudici. Di conseguenza ai giudici deve essere garantita la permanenza nelle funzioni fino al raggiungimento dell’età di pensionamento obbligatorio, se essa esiste.”35 Inoltre, “[l]a permanenza nelle funzioni dei giudici deve essere stabilita dalla legge. Dopo una nomina a tempo indeterminato deve potersi disporre la destituzione solo in caso di gravi infrazioni della normativa disciplinare o penale stabilite dalla legge, o laddove il giudice non possa più esercitare le sue funzioni giurisdizionali. Deve essere consentito il pensionamento anticipato solo su richiesta del giudice interessato o per ragioni mediche.
L’ICJ è consapevole degli impedimenti costituzionali avverso la garanzie per i giudici di pace della certezza di permanenza nelle funzioni. L’istituto, nel sistema giuridico italiano, infatti, è vitale, poiché pietra angolare del divieto di istituzione di tribunali speciali, che causarono tanto danno allo stato di diritto e alla protezione dei diritti umani durante gli anni del regime fascista. L’ICJ è inoltre informata del fatto che il Ministro della Giustizia ha proposto di istituzionalizzare la durata del mandato a quattro anni, rinnovabile due volte mediante la valutazione delle competenze del giudice di pace.
Tuttavia, la Commissione considera che un incarico limitato con possibilità di rinnovo apporterebbe un vulnus significativo all’indipendenza e all’imparzialità della funzione giudiziaria, con gravi conseguenze per i diritti a un processo equo e a un ricorso effettivo. L’ICJ sottolinea la necessità di trovare una soluzione al problema della certezza di permanenza nelle funzioni per i giudici di pace che possa rispettare lo stato di diritto. Consci del significato dei limiti costituzionali ad un mandato permanente formale, ma anche dell’importanza del ruolo dei giudici di pace per la riduzione del carico di lavoro ai giudici togati, l’ICJ raccomanda che i giudici di pace siano nominati per un lungo mandato singolo fisso, senza possibilità di rinnovo, oppure per dei mandati fissi rinnovabili soltanto dalla magistratura, senza alcun intervento da parte del potere esecutivo. Il rinnovo di tali mandati dovrebbe essere negato soltanto a condizioni analoghe a quelle in vigore per il licenziamento dei giudici togati, come per incapacità o per illeciti. Ad esempio, in Francia, i juges de proximité vengono nominati per un periodo di sette anni non rinnovabili. In Inghilterra e in Galles, i magistrates sono nominati a vita e devono svolgere un minimo di 26 sedute di mezza giornata ed un massimo di 70 l’anno, in modo da permettere loro di svolgere un’altra professione”.
Questo è, alfine, il documento integrale della missione
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