In attesa che il Governo presenti, come da “prassi”, il solito maxi-emendamento con fiducia sulla legge di conversione del decreto legge cd. “degiurisdizionalizzazione”, da martedì a giovedì è cominciato ed andato speditamente avanti, in Commissione Giustizia del Senato, l’esame ed il voto sugli emendamenti presentati dalle varie forze politiche.
La discussione ed il voto sui restanti emendamenti terminerà, presumibilmente, già nella prossima settimana.
Al momento non si registrano significative modifiche al testo originario, salvi alcuni correttivi “dovuti”, già divulgati dalla stampa.
Per ciò che attiene agli emendamenti di diretto interesse della Giustizia di Pace, l’emendamento presentato dalla Senatrice Gambaro è stato bocciato su parere negativo del Governo, della Commissione Bilancio e del relatore.
Identico destino è presumibile ipotizzare per i restanti emendamenti (in particolare l’emendamento della Senatrice Stefani, di contenuto sostanzialmente identico all’emendamento Gambaro).
Si allegano di seguito i resoconti completi delle sedute
GIUSTIZIA (2ª)
MARTEDÌ 7 OTTOBRE 2014
149ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 15,15.
IN SEDE REFERENTE
(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame sospeso nella seduta del 1° ottobre.
Il presidente PALMA si pronuncia sulla proponibilità e l’ammissibilità delle proposte emendative.
Rileva, innanzitutto, che la proposta emendativa 01.1 tende ad introdurre disposizioni di delega legislativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 132. Tale emendamento, dunque, è da ritenersi inammissibile per l’evidente inappropriatezza dell’introduzione di delega legislativa in un atto normativo che ha contenuto proprio ed esclusivo quale quello previsto dall’articolo 77 della Costituzione.
Gli emendamenti10.1 e 10.2, a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella, sono improponibili per estraneità di materia dal momento che introducono, rispettivamente, la riforma del reato di false comunicazioni sociali e modifiche alla disciplina penale del reato di riciclaggio e autoriciclaggio. Sono altresì improponibili gli emendamenti 10.0.1, 10.0.2 e 10.0.3, tutti a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella, e recanti ulteriori norme in materia di riciclaggio, di false comunicazioni sociali e di notificazioni.
Gli emendamenti 12.0.6 e 12.0.9, a firma del senatore Lo Giudice, sono da ritenersi improponibili sia perché estranei alla materia riguardata dal decreto-legge, sia perché introducono, di fatto, un criterio di formazione della prova fuori dal contraddittorio tra le parti, e non in presenza del giudice. L’emendamento 17.0.3, a firma del senatore Buemi, recante norme sulla disciplina del precetto e della rivalsa a seguito della condanna della Corte europea, è anch’esso improponibile per estraneità di materia.
Gli emendamenti 20.0.4 e 20.0.5 a firma dei senatori Cappelletti e Buccarella sono a loro volta improponibili, ai sensi dell’articolo 97 del Regolamento, introducendo essi una norma di interpretazione autentica del principio di pignorabilità della prima casa.
Sono dichiarati inammissibili altresì gli emendamenti 21.0.5 e 21.0.6, entrambi a firma della senatrice Stefani, volti a introdurre norme di delegazione legislativa nel corpo del decreto-legge in conversione.
Ha la parola il relatore CUCCA (PD) per esprimere i pareri sugli ordini del giorno presentati e sugli emendamenti riferiti all’articolo 1 del decreto-legge.
Sugli ordini del giorno G/1612/1/2 e G/1612/2/2, il relatore esprime avviso favorevole a condizione che l’impegno al Governo venga attenuato con l’invito a valutare l’opportunità di dare seguito ai dispositivi.
Il rappresentante del Governo si esprime in senso conforme.
Con riferimento agli emendamenti riferiti all’articolo 1, il relatore CUCCA (PD) invita i proponenti al ritiro con l’avvertenza che in caso insistessero, il suo avviso sarà negativo su tutte le proposte emendative ad eccezione degli emendamenti 1.6, sul quale propone una riformulazione, 1.7, sul quale si rimette alla Commissione, 1.18, sul quale prospetta una riformulazione, 1.25, sul quale il parere è favorevole, 1.33, sul quale pure il parere è favorevole, 1.40, sul quale avanza un’ipotesi di riformulazione, 1.41, sul quale si riserva di esprimersi successivamente, 1.42 e 1.43, sui quali il parere è favorevole, 1.45 e 1.46, sui quali si riserva di esprimersi successivamente. Infine, si riserva di esprimersi in un secondo tempo sugli emendamenti 1.48 e 1.0.1.
Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme all’orientamento illustrato dal relatore.
Si passa ai pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutte le proposte emendative, ad eccezione dell’emendamento 2.2, sul quale prospetta una riformulazione, dell’emendamento 2.3, sul quale il parere è favorevole, della proposta emendativa 2.8, sulla cui sola seconda parte esprime avviso favorevole, dell’emendamento 2.10, sul quale anche si esprime favorevolmente, della proposta emendativa 2.12, sulla quale si riserva di esprimersi nel prosieguo dei lavori.
Il sottosegretario FERRI si esprime in modo conforme a quello del relatore.
Si passa ai pareri riferiti agli emendamenti presentati all’articolo 3 del decreto-legge.
Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti, ad eccezione delle proposte 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.21, 3.20, 3.28, 3.39, sulle quali si riserva di esprimersi successivamente, e sull’emendamento 3.42 su cui esprime parere favorevole.
Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 4 del decreto-legge.
Il relatore CUCCA (PD) invita i proponenti al ritiro di tutti gli emendamenti, preannunciando parere contrario nel caso in cui i sottoscrittori insistano per la votazione.
Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.
Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all’articolo 5.
Il relatore CUCCA (PD) invita al ritiro di tutte le proposte emendative, precisando che qualora i proponenti insistessero per la votazione il proprio orientamento sarà contrario, con la sola eccezione degli emendamenti 5.3 e 5.11, dei quali prospetta una riformulazione e 5.9 sul quale si riserva di esprimersi nel prosieguo dei lavori.
Il sottosegretario FERRI esprime parere conforme a quello del relatore.
Il presidente PALMA, stante l’approssimarsi dei lavori dell’Assemblea, preannuncia che le votazioni e l’espressione dei pareri sui restanti emendamenti, verranno svolte in una prossima seduta. Rende noto che alcuni senatori hanno fatto sapere di essere impegnati in riunioni dei Gruppi parlamentari nel corso della serata odierna. Inoltre, la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari risulta convocata alle 20.30, il che rende impossibile da parte di molti componenti della Commissione prendere parte alla seduta già convocata per questa sera. Alla luce di tali circostanze, il Presidente preannuncia l’ipotesi, qualora ve ne siano i presupposti, di chiedere l’autorizzazione ad anticipare i lavori della Commissione, anche in concomitanza con la seduta dell’Assemblea. Per avanzare tale richiesta, tuttavia, occorre vi sia l’unanime consenso dei Gruppi parlamentari rappresentati in Commissione.
Preso atto che alcuni Gruppi non intendono rinunziare a prendere parte alla discussione generale in Aula prevista per il pomeriggio, il Presidente si riserva di valutare se ricorrano le condizioni per svolgere un’ulteriore seduta notturna nel corso della giornata odierna.
Prende atto la Commissione.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 16.
GIUSTIZIA (2ª)
MERCOLEDÌ 8 OTTOBRE 2014
150ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE CONSULTIVA
(Doc. LVII, n. 2-bis) Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2014 e connessi allegati
(Parere alla 5a Commissione. Esame. Parere favorevole.)
Introduce l’esame il relatore ALBERTINI (NCD), rilevando preliminarmente che la nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2014 costituisce l’occasione per valutare gli indirizzi del Dicastero della giustizia alla luce del quadro complessivo di politica economica, nonchè rispetto all’indice analitico degli obiettivi che il Governo si è proposto.
Al riguardo, va rilevato che nel capitolo V dell’indice dei focus, il Governo ha ribadito il proposito di un taglio drastico dei tempi medi dei procedimenti civili e il conseguimento di forti risparmi di spesa per l’intero sistema. Segue un’analitica disamina dei disegni di legge in tema di giustizia civile e di giustizia penale, nonchè un’attenta definizione dei contenuti del decreto-legge in materia di giustizia civile, sulla conversione del quale la Commissione è proprio in questi giorni chiamata a discutere. È evidente – e ciò appare condivisibile – che la nota di aggiornamento riconduce particolare importanza alle misure della negoziazione assistita e del trasferimento in sede arbitrale forense di un notevole numero di controversie, al fine di intervenire sulla massa più critica del carico civile pendente. Secondo la stessa nota di aggiornamento, le misure citate sortirebbero un potenziale impatto su circa 450.000 procedimenti presso i tribunali e 620.000 presso i giudici di pace.
Non si sofferma sul resto dell’esposizione che attiene ai disegni di legge in materia di giustizia civile e di giustizia penale di prossima presentazione, con accenni alla materia – di cui pure si sta occupando la Commissione – della responsabilità civile dei magistrati.
Conclude con un riferimento alle misure per far fronte al sovraffollamento carcerario che, oltre ad assumere i contorni di una lesione dell’articolo 27 della Costituzione ha ormai riflessi economici rilevanti e innegabili, giacchè con misure introdotte nel decreto-legge n. 92 del 2014 è stato previsto esplicitamente un indennizzo in favore dei detenuti che abbiano espiato una pena in condizioni disumane e degradanti ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Osserva, infine, che la Nota di aggiornamento indica i risultati concernenti la popolazione carceraria che viene stimata in riduzione di 10.663 detenuti rispetto all’anno passato. Più precisamente, la popolazione carceraria censita all’agosto 2014 ammontava a 54.210 unità.
Per quanto riguarda gli allegati alla Nota, essi non recano dati di particolare rilievo ai fini dell’esame della Commissione giustizia, mentre la relazione sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali non comprende la relazione programmatica sulle spese di investimento per la missione giustizia.
Nessuno chiedendo di intervenire, il relatore avanza la proposta di parere allegata al resoconto.
Non essendovi senatori che intendono intervenire in dichiarazione di voto, la proposta di parere, previa verifica del numero legale, viene posta in votazione e risulta approvata.
IN SEDE REFERENTE
(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si passa all’esame degli ordini del giorno e degli emendamenti sui quali sono stati resi i pareri nel corso della precedente seduta.
Il PRESIDENTE avverte che le votazioni su talune proposte emendative potranno essere rinviate in attesa dei pareri delle Commissioni 1a e 5a .
Con riferimento agli ordini del giorno G/1612/1/2 e G/1612/2/2 il relatore ribadisce la disponibilità a che essi vengano accolti, a condizione che ai rispettivi dispositivi siano anteposte le parole: “a valutare l’opportunità di”. Dopo che sull’ordine del giorno G/1612/2/2 hanno aggiunto le firme il senatore Barani e tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico, nessuno insistendo per la votazione, entrambi gli atti di indirizzo sono accolti dal Governo.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 1.
È disposto l’accantonamento dell’emendamento 1.1.
All’emendamento 1.2 aggiungono la propria firma i senatori Cappelletti, Giarrusso e Buccarella.
Verificata la presenza del numero legale, l’emendamento 1.2, posto ai voti, risulta respinto.
Dopo che la Commissione ha respinto altresì l’emendamento 1.3, l’emendamento 1.4, in assenza del proponente, viene fatto proprio dal senatore Cappelletti.
In esito a distinte votazioni risultano quindi respinti i due emendamenti 1.4 e 1.5.
Accantonato l’emendamento 1.6, il senatore Barani aggiunge la propria firma alla proposta emendativa 1.7. Tale emendamento, dopo che il relatore e il rappresentante del Governo si sono rimessi alla Commissione, viene posto in votazione e risulta approvato.
Dopo che l’emendamento 1.8 è stato posto in votazione ed è stato respinto, l’emendamento 1.9 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.
L’emendamento 1.10, fatto proprio dal senatore Cappelletti, viene posto in votazione e risulta respinto.
L’emendamento 1.11, fatto proprio dal senatore Cardiello, posto ai voti, non è approvato.
Il senatore Buemi fa proprio l’emendamento 1.12, che, posto ai voti, risulta respinto.
Si passa quindi all’emendamento 1.18, del quale il senatore Lumia predispone una riformulazione che accoglie la proposta avanzata dal relatore.
L’emendamento 1.18 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, previe dichiarazioni di voto contrario del senatore Caliendo e del senatore Buccarella, posto ai voti, risulta approvato.
Risultano dunque preclusi gli emendamenti 1.15, 1.16, 1.17, 1.19, 1.20, 1.14 e 1.13.
Dopo che il senatore Lumia ha provveduto a riformulare l’emenamento 1.21 in un testo 2, pubblicato in allegato al resoconto, tale proposta emendativa, posta in votazione, risulta approvata.
In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.22, 1.23 e 1.24.
L’emendamento 1.25 fatto proprio dal senatore Barani, posto in votazione, risulta approvato nel testo corretto, pubblicato in allegato nel resoconto.
In esito a distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28.
Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.29 e 1.30, viene posto in votazione l’emendamento 1.33 che, con il parere favorevole del relatore e del rappresentante del Governo, risulta approvato.
Sono dichiarati preclusi gli emendamenti 1.31 e 1.32, mentre vengono ritirati i successivi emendamenti 1.34, 1.35, 1.36, 1.37 e 1.38.
L’emendamento 1.39 cui aggiunge la propria firma il senatore Buemi, viene quindi accantonato.
Con riguardo all’emendamento 1.40, la senatrice Stefani acconsente alla riformulazione proposta dal relatore. Pertanto, l’emendamento 1.40 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.
L’emendamento 1.41 viene accantonato, mentre risulta approvato l’emendamento 1.43 (testo 2), pubblicato in allegato; il PRESIDENTE precisa che tale emendamento assume portata normativa omogenea al precedente 1.42 che, dunque, è da ritenersi assorbito.
L’emendamento 1.44, cui aggiunge la propria firma il senatore Lumia, viene ritirato.
L’emendamento 1.45, insieme con i successivi 1.46, 1.47, e 1.48 risulta accantonato.
Dopo che l’emendamento 1.49 è stato ritirato, il senatore Caliendo aggiunge la propria firma all’emendamento 1.50, il quale, posto ai voti, risulta respinto.
Dopo che il senatore Cardiello ha aggiunto la firma agli emendamenti 1.51 e 1.52, tali ultime proposte emendative, in esito a distinte votazioni, risultano respinte.
All’emendamento 1.53 aggiunge la firma il senatore Barani, mentre all’emendamento 1.54 aggiunge la propria firma il senatore Caliendo. Entrambe le proposte emendative, poste distintamente ai voti, non sono approvate.
L’emendamento 1.55 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.
L’emendamento 1.0.1 viene accantonato. All’emendamento 1.0.2 aggiunge la propria firma il senatore Buemi, mentre all’emendamento 1.0.3 aggiunge la propria firma il senatore Di Maggio.
In esito a distinte votazioni, entrambi questi ultimi emendamenti risultano respinti.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 2.
Dopo che sull’emendamento 2.1 ha aggiunto la propria firma il senatore Barani, l’emendamento viene posto in votazione e risulta respinto.
Sull’emendamento 2.2 il relatore avanza la richiesta di una nuova formulazione sulla quale possano confluire altresì le sottoscrizioni dei presentatori dell’emendamento 2.3 ispirato alla medesima logica di modifica del testo del decreto-legge. Pertanto, l’emendamento 2.2 (testo 2), pubblicato in allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato con l’aggiunta di firma di tutti i senatori del Gruppo del Partito democratico.
L’emendamento 2.8 viene accantonato, mentre viene ritirato l’emendamento 2.4.
Viene quindi respinto l’emendamento 2.9 mentre sugli emendamenti 2.5 e 2.6 di identico contenuto rispetto all’emendamento 2.11, interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).
In esito ad un’unica votazione, vengono quindi respinti gli emendameni 2.5, 2.6 e 2.11.
Respinto l’emendamento 2.7, la Commissione approva l’emendamento 2.10 (testo 2) allegato al resoconto.
L’emendamento 2.12 viene accantonato, mentre viene dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 2.13.
Dopo che l’emendamento 2.14 viene ritirato, la Commissione vota e respinge l’emendamento 2.15.
Si passa quindi alle proposte emendative riferite all’articolo 3.
In esito a due distinte votazioni vengono quindi respinti gli emendamenti 3.1, 3.6 e 3.7, questi ultimi di identico contenuto, mentre sono ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3.
Risultano quindi decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 3.4 e 3.5.
Dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 3.8, il senatore Barani ritira l’emendamento 3.9.
Viene quindi disposto l’accantonamento delle proposte emendative 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 3.14, 3.15, 3.16, 3.18, 3.21 e 3.20.
L’emendamento 3.22 viene ritirato, l’emendamento 3.17 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente, l’emendamento 3.19 è a sua volta ritirato, mentre risulta accantonato l’emendamento 3.23.
Sull’emendamento 3.24 interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) rilevando che esso è cruciale per rendere definitiva chiarezza sul rapporto tra negoziazione assistita e mediazione. Al riguardo, chiede che il Governo offra chiarimenti circa i rapporti tra i due istituti con particolare riferimento all’infortunistica stradale quale materia potenzialmente lambita da due condizioni di procedibilità.
Dopo brevi interventi del relatore CUCCA (PD) e del sottosegretario FERRI, il senatore Caliendo ritira l’emendamento 3.24.
Viene altresì ritirato l’emendamento 3.26.
La Commissione respinge, quindi, l’emendamento 3.25, mentre è ritirato l’emendamento 3.27.
Dopo che è stato accantonato l’emendamento 3.28, il senatore Barani sottoscrive l’emendamento 3.29 che, posto in votazione, risulta respinto.
All’emendamento 3.30 aggiungono la firma le senatrici Stefani e Mussini e tale proposta emendativa, posta in votazione, non è approvata.
Sull’emendamento 3.31 si apre un dibattito cui prendono parte in dichiarazione di voto i senatori FALANGA (FI-PdL XVII), CALIENDO (FI-PdL XVII) e BARANI (GAL) che chiedono chiarimenti al relatore e manifestano il loro orientamento favorevole all’accoglimento della proposta emendativa.
Anche il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) interviene per dichiarazione di voto favorevole.
L’emendamento, posto ai voti, risulta quindi respinto.
Dopo che il senatore Falanga ha aggiunto la firma all’emendamento 3.32, quest’ultimo posto ai voti risulta approvato.
Il PRESIDENTE dispone quindi l’accantonamento dell’emendamento 3.33.
L’emendamento 3.34 viene quindi respinto, mentre l”emendamento 3.36 è accantonato così come l’emendamento 3.37.
L’emendamento 3.35 viene quindi respinto, mentre è dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 3.38. Una volta accantonati gli emendamenti 3.39, 3.40, 3.41 e 3.42, vengono ritirati gli emendamenti 3.43 e 3.44.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 4.
Dopo che sono stati dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenit 4.1 e 4.2, viene respinto l’ emendamento 4.3.
Sull’emendamento 4.4, intervengono in dichiarazione di voto i senatori BUCCARELLA (M5S) e FALANGA (FI-PdL XVII), nonchè il relatore CUCCA (PD) e il presidente PALMA, i quali tutti si soffermano sull’alternativa che il giudice debba o possa valutare, ai fini dell’aggiudicazione della controversia e dell’attribuzione delle spese, il rifiuto di pervenire ad un accordo prima che si apra la controversia.
L’emendamento 4.4 posto ai voti risulta quindi respinto.
L’emendamento 4.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre vengono ritirati gli emendamenti 4.6 e 4.7. Sugli identici emendamenti 4.0.1 e 4.0.2, interviene in dichiarazione di voto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), rilevando che si tratta di proposte emendative entrambe volte a garantire accesso ed effettività alla domanda di giustizia anche facendo ricorso al decreto ingiuntivo.
Dopo che il relatore CUCCA (PD) ha confermato il proprio orientamento contrario sui due emendamenti, questi ultimi, in esito ad un’unica votazione, vengono respinti.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 5.
Dopo che è stato dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 5.1, il senatore Lumia ritira l’emendamento 5.2, mentre la senatrice Ginetti accoglie la proposta di riformulazione dell’emendamento 5.3 a sua firma.
L’emendamento 5.3 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.
Viene quindi disposto l’accantonamento dell’emendamento 5.4, mentre la senatrice Stefani ritira l’emendamento 5.5.
L’emendamento 5.11 viene quindi riformulato in un testo 2 allegato al resoconto, da parte del presidente PALMA. Posto in votazione risulta, quindi, approvato.
Sono dunque preclusi gli emendamenti 5.6, 5.7 e 5.8, mentre è disposto l’accantonamento dell’emendamento 5.9 e viene ritirato l’emendamento 5.10.
Vengono quindi ritirati gli emendamenti 5.0.1, 5.0.3 e 5.0.2.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
Il PRESIDENTE comunica che l’orario o l’eventuale sconvocazione della seduta notturna, già convocata per la giornata di oggi, saranno resi noti non appena la Conferenza dei capigruppo avrà assunto determinazioni circa il prosieguo dei lavori dell’Assemblea.
Prende atto la Commissione.
La seduta termina alle ore 15,55.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOC. LVII, N. 2-bis
La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di propria competenza,
valutato che la Commissione già nel corso dell’esame in sede consultiva del Documento di economia e finanza 2014, aveva prospettato l’esigenza che le problematiche inerenti l’efficienza del sistema giustizia fossero affrontate con provvedimenti strutturali e non meramente congiunturali;
osservato che il quadro degli interventi descritti nella Nota di aggiornamento e nei connessi allegati evidenzia la strategia complessiva del Governo in materia di disciplina della responsabilità civile dei magistrati e riordino del sistema di giustizia civile, definizione di norme concernenti l’esecuzione penale volte a far fronte all’annoso problema del sovraffollamento carcerario e previsione di interventi in materia di geografia giudiziaria;
rilevato che proprio al fine di affrontare le questioni della detenzione carceraria e del sovraffollamento degli istituti di pena, occorre monitorare a fondo l’opera di allocazione delle risorse stanziate e tenere nel debito conto gli effetti deflativi dei provvedimenti approvati dalle Camere nel corso degli ultimi sei mesi;
tenuto presente che il dispositivo della sentenza Torreggiani, le disposizioni del recente decreto legge n. 92 del 2014 e soprattutto l’indefettibile esigenza di rispettare il dettato dell’articolo 27, terzo comma, della Costituzione, determinano immediati effetti finanziari connessi con le conseguenze derivanti dalle condizioni di restrizione della libertà personale in Italia;
esprime parere favorevole.
ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612
G/1612/1/2 (testo 2)
Il Senato,
in sede di esame del disegno di legge 1612, di conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014 n.132 recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile»;
rilevato che:
il decreto in oggetto reca prevalentemente disposizioni relative a procedure di soluzione alternativa delle controversie, mentre un intervento complessivo sul processo civile appare rinviato all’esame di una legge ordinaria di delega,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di:
ad assumere le opportune iniziative, per quanto di propria competenza, al fine di valutare, nell’ambito di una riforma organica del processo civile, misure volte a favorire l’adozione di modelli analoghi a quelli del rito del lavoro per le cause civili, sia in primo grado che in appello, con l’obiettivo di valorizzare la concentrazione delle attività processuali, con particolare riferimento all’attività istruttoria e agli atti introduttivi del giudizio nonché ai meccanismi di soluzione conciliativa già efficacemente sperimentati nel processo del lavoro;
a valutare altresì l’opportunità di introdurre, nell’ambito di un intervento riformatore organico, misure volte a rafforzare ed estendere i casi in cui il giudice può decidere preliminarmente sulla fondatezza della domanda e successivamente sul quantum anche al fine di facilitare la conciliazione tra le parti su tale aspetto o, in caso di accertamento della non sussistenza di un diritto, di ridurre significativamente i tempi e i costi della causa.
G/1612/2/2 (testo 2)
LANZILLOTTA, BARANI, CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Il Senato,
premesso che:
la legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014), all’articolo 1, comma 344, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e della giustizia, è stabilita la ripartizione in quote delle risorse confluite nel capitolo del Ministero della giustizia in cui è versato il maggior gettito derivante dall’aumento del contributo unificato per essere destinate in via prioritaria all’assunzione di personale di magistratura ordinaria, nonché, per il solo anno 2014, nella prospettiva di migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari e per consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari a norma dell’articolo 1, comma 25, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 15 milioni di euro;
si tratta, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 25, della legge n. 228 del 2012 (legge stabilità 2013), di lavoratori cassintegrati, in mobilità, socialmente utili e disoccupati;
la stessa disposizione della legge di stabilità prevede che, a decorrere dall’anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto importo è destinata all’incentivazione del personale amministrativo;
successivamente l’articolo 50, comma 1-bis della legge n. 114 dell’11 agosto 2014, recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari, ha previsto che con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, il numero nonché i criteri per l’individuazione dei soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui sopra che possono far parte dell’ufficio per il processo, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari;
tale decreto interministeriale non è ancora stato adottato;
ad oggi tali tirocinanti, impiegati oramai da anni nei vari uffici giudiziari, sono circa tremila, e con il loro lavoro danno sostegno ai dipendenti degli uffici giudiziari oberati da pesanti carichi di lavoro, viste le circa diecimila carenze in organico;
le risorse investite dallo Stato nella formazione di questi lavoratori fanno sì che essi abbiano ormai acquisito un ragguardevole bagaglio di competenza e di professionalità, che se venisse disperso inciderebbe negativamente sul livello di efficienza degli uffici giudiziari;
nel decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile, oggi al nostro esame, nulla viene previsto in merito,
impegna il Governo a valutare l’opportunità di:
individuare nella prossima legge di stabilità le risorse idonee a garantire un contratto a tempo determinato per tali lavoratori, onde non vanificare le misure per la definizione dell’arretrato giudiziario adottate.
Art. 1
1.18 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «del collegio arbitrale», inserire le seguenti: «per le controversie di valore superiore ad euro 100.000 e, ove le parti lo decidano concordemente, di un arbitro per le controversie di valore inferiore ad euro 100.000».
1.21 (testo 2)
LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Dopo il comma 5, aggiungere, in fine, il seguente:
«5-bis. Con il decreto di cui al comma 5, sono altresì stabiliti i criteri per l’assegnazione degli arbitrati tra i quali, in particolare, le competenze professionali dell’arbitro, anche in relazione alle ragioni del contendere e alla materia oggetto della controversia, nonché il principio della rotazione nell’assegnazione degli incarichi, prevedendo altresì sistemi di designazione automatica ».
1.25 (testo corretto)
Al comma 2, sostituire le parole da: «tra gli avvocati iscritti» fino a: «condanne disciplinari definitive», con le seguenti: «tra gli avvocati iscritti da almeno cinque anni nell’albo dell’ordine circondariale che non hanno subito negli ultimi cinque anni condanne definitive comportanti la sospensione dall’albo».
1.40 (testo 2)
Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine perentorio dei successivi sessanta giorni.» aggiungere le seguenti: «E’ in facoltà degli arbitri, previo accordo tra le parti, richiedere che il termine per il deposito del lodo sia prorogato di ulteriori trenta giorni».
1.43 (testo 2)
BUCCARELLA, CAPPELLETTI, LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CASSON, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 5, dopo le parole: «Ministro della Giustizia» inserire le seguenti: «, che deve essere adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,».
Art. 2
2.2 (testo 2)
CALIENDO, CARDIELLO, FALANGA, LUMIA, CAPACCHIONE, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1 e ovunque ricorr nell’articolo, sostituire le parole: «un avvocato» con le seguenti: «uno o più avvocati».
Conseguentemente nella rubrica dell’articolo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati» e nella rubrica del Capo sostituire le parole: «un avvocato» con la seguente: «avvocati».
2.10 (testo 2)
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e non superiore a tre mesi, salvo rinnovo su accordo tra le parti nel termine di trenta giorni».
Art. 5
5.3 (testo 2)
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. L’accordo di cui al comma 1 deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile».
Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
«4-bis. All’articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: ”L’accordo di cui al periodo precedente deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell’articolo 480, secondo comma, del codice di procedura civile”».
5.11 (testo 2)
Al comma 3, sostituire le parole: «previsti dall’articolo 2643 del codice civile» con le seguenti: «soggetti a trascrizione».
Art. 6
6.70
CUCCA, RELATORE
Al comma 5, sostituire la lettera b) con la seguente: ” b) all’art. 63, comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente lettera: “h-bis) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato conclusi tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.”;
Art. 17
17.70
CUCCA, RELATORE
Al comma 1, sostituire le parole “da quando ha inizio un procedimento di cognizione” con le seguenti: “dal momento in cui è proposta domanda giudiziale“.
Art. 20
20.70
CUCCA, RELATORE
Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
le parole “dopo il comma 9” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il comma 9-ter”;
la parola “9-ter”, ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: “9-quater”;
la parola “9-quater” è sostituita dalla seguente: “9-quinquies”;
la parola “9-quinquies” è sostituita dalla seguente: “9-sexies”;
la parola “9-sexies” è sostituita dalla seguente: “9-septies”
GIUSTIZIA (2ª)
GIOVEDÌ 9 OTTOBRE 2014
151ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferri.
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1612) Conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile
(Seguito dell’esame e rinvio)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Il PRESIDENTE comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti riferiti al testo del decreto-legge. Rende noto, dunque, che con riguardo alle proposte emendative presentate all’articolo 1 del decreto, è stato pronunciato parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sui seguenti emendamenti: 1.41, 1.45, 1.47, 1.48, 1.0.1, 1.1, 1.46, 1.0.3.
Avverte, quindi, che salvo diversa indicazione, gli emendamenti su cui vi è parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, si intenderanno ritirati.
Si passa quindi alle votazioni sugli emendamenti riferiti all’articolo 1 accantonati nel corso della seduta di ieri.
Dopo che sull’emendamento 1.1 è intervenuto il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per rilevare come esso sia corredato di un’apposita clausola di copertura finanziaria e che quindi il parere contrario espresso dalla Commissione bilancio non trova una chiara giustificazione, tale proposta emendativa viene ritirata.
Sull’emendamento 1.6, il relatore CUCCA (PD) auspica che i proponenti vogliano accoglierne una riformulazione. In tal caso, conferma il proprio parere favorevole sul testo della proposta emendativa.
Il parere del sottosegretario FERRI è conforme a quello del relatore.
Dopo che il senatore LUMIA (PD) ne ha disposto la riformulazione, l’emendamento 1.6 (testo 2) allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.
Viene quindi respinto l’emendamento 1.39.
Dopo che sono stati ritirati gli emendamenti 1.41, 1.45, 1.46, 1.47, 1.48, 1.0.1, si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 2.
L’emendamento 2.8 viene riformulato dal senatore Barani in modo tale da espungerne dal testo la prima parte del contenuto normativo.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno confermato il loro orientamento favorevole, l’emendamento 2.8 (testo 2), allegato al resoconto, viene posto in votazione e risulta approvato.
Si passa, quindi, all’emendamento 2.12, sul quale il RELATORE auspica che i proponenti accolgano una riformulazione, nel qual caso il suo parere sarà senz’altro favorevole. Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso orientamento conforme a quello del relatore, l’emendamento 2.12 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione, risulta approvato.
Risultando decaduti o preclusi tutti i restanti emendamenti all’articolo 2, si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 3 accantonati nel corso della seduta di ieri.
Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte 3.39, 3.40, 3.23 limitatamente alla lettera c), 3.36, 3.37 e 3.41.
I proponenti di tali emendamenti provvedono a ritirarli, e vengono altresì ritirati gli emendamenti 3.10, 3.11, 3.12 e 3.13.
Il senatore Falangaritira l’emendamento 3.14 mentre, dopo una breve discussione cui prende parte il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) per segnalare l’esigenza di meglio definire gli effetti della negoziazione assistita quale condizione di procedibilità, vengono ritirati anche gli emendamenti 3.15, 3.16, 3.18 e 3.21. Gli emendamenti 3.20 e 3.17 vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente, mentre l’emendamento 3.22 viene ritirato e l’emendamento 3.24, viene respinto previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CALIENDO (FI-PdL XVII).
La Commissione respinge quindi l’emendamento 3.25, mentre il senatore Lumiasottoscrive e ritira l’emendamento 3.26 e i proponenti ritirano gli emendamenti 3.28 e 3.27.
Dopo che il senatore Barani ha sottoscritto l’emendamento 3.29, questo viene respinto, mentre l’emendamento 3.30, posto ai voti non è approvato.
Si passa, quindi, all’emendamento 3.33, il quale in seguito all’avvenuta approvazione dell’emendamento 3.32 viene ritirato dal senatore Cappelletti. La Commissione, quindi, respinge, in esito a distinte votazioni gli emendamenti 3.34 e 3.35. L’emendamento 3.42 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Esauriti gli emendamenti riferiti all’articolo 3 accantonati nel corso della precedente seduta, il PRESIDENTE, avverte che sull’articolo 5 la Commissione bilancio si è espressa in senso contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sugli emendamenti 5.4 e 5.9, i quali sono entrambi ritirati dai rispettivi proponenti.
Il relatore CUCCA (PD) chiede di poter rinviare l’espressione del parere sugli emendamenti riferiti all’articolo 6 nel corso di una prossima seduta.
Non facendosi osservazioni, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento di tutte le proposte emendative riferite all’articolo 6.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 7, rispetto ai quali, il RELATORE precisa che il proprio orientamento è favorevole alle proposte emendative 7.1 e seguenti, tutte volte a sopprimere l’articolo del decreto-legge in conversione.
Dopo che il rappresentante del GOVERNO ha espresso avviso conforme a quello del relatore, gli emendamenti 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7 e 7.11, sul quale ultimo aggiungono la firma tutti i senatori del Gruppo del Movimento 5 Stelle, in esito ad un’unica votazione, risultano approvati.
Non essendovi emendamenti riferiti all’articolo 8 del decreto-legge, si passa all’espressione dei pareri sugli emendamenti riferiti all’articolo 9.
Dopo che il PRESIDENTE ha precisato che il parere della Commissione bilancio è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione sulle proposte emendative 9.0.2 e 9.0.3, queste ultime vengono ritirate dai rispettivi proponenti.
Il senatore Buemi sottoscrive e ritira l’emendamento 9.0.1.
Il RELATORE esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 9.1 e 9.2.
Dopo che il rappresentante del GOVERNO si è espresso in modo conforme al relatore, la Commissione, in esito ad un’unica votazione approva gli identici emendamenti 9.1 e 9.2.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Il PRESIDENTE ricorda che gli emendamenti 10.1, 10.2, 10.0.1 e 10.0.3 sono stati dichiarati improponibili.
Si passa quindi ai pareri del relatore e del rappresentante del Governo. Il relatore CUCCA (PD) si esprime in senso contrario su tutte le proposte emendative riferite all’articolo 10, il parere del sottosegretario FERRI è conforme a quello espresso dal relatore.
L’emendamento 10.3 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l’emendamento 10.0.2, posto ai voti, non è approvato.
Si passa, quindi, agli emendamenti relativi all’articolo 11.
Il PRESIDENTE rende noto che la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, ai sensi all’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte emendative 11.0.1 e 11.0.2. Dopo che i proponenti hanno ritirato tali ultimi emendamenti, il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO si pronunciano sui restanti emendamenti all’articolo 11, esprimendo parere contrario su tutte le proposte emendative ad eccezione dell’emendamento 11.5 sul quale il parere di entrambi è favorevole.
Gli emendamenti 11.1 e 11.2 sono dichiarati decaduti per assenza del proponente.
All’emendamento 11.3 aggiunge la propria firma il senatore Lumia che lo ritira. Viene altresì ritirato l’emendamento 11.6. Posto ai voti, l’emendamento 11.5 viene approvato. È dichiarato decaduto per assenza del proponente l’emendamento 11.rubr.1, mentre il senatore SUSTAritira l’emendamento 11.0.3.
Su richiesta del relatore, il PRESIDENTE dispone l’accantonamento di tutti gli emendamenti riferiti all’articolo 12.
Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all’articolo 13.
Il PRESIDENTE chiede che il relatore e il rappresentante del Governo si esprimano sulle proposte emendative riguardanti l’articolo 13.
Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione dell’emendamento 13.100 a sua propria firma, sul quale il parere è favorevole.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il senatore Lumiaaggiunge la propria firma agli emendamenti 13.1a e 13.1 e li ritira entrambi. Posto in votazione, l’emendamento 13.100 risulta approvato.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno mutato il loro parere sull’emendamento 13.2 rimettendosi entrambi alla Commissione, il proponente, senatore Buemi, lo ritira.
Sull’emendamento 13.0.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore SUSTA (SCpI), sostenendo le ragioni della proposta che delinea meglio l’istituto della conciliazione, legandone gli effetti anche al tentativo di negoziazione assistita esperito dalle parti infruttuosamente. Ritiene, in particolare, che la proposta emendativa consentirebbe una maggior certezza degli effetti delle condizioni di procedibilità e, soprattutto, determinerebbe una concentrazione del processo che eventualmente segua ai falliti tentativi di composizione stragiudiziale.
Il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) esprime dichiarazione di voto contrario sull’emendamento; dalla sua eventuale approvazione non deriverebbero effetti positivi nè sul piano del contenimento dei tempi del processo, nè sul versante della certezza e dell’effettività degli istituti volti a comporre bonariamente la controversia.
L’emendamento 13.0.1 viene dunque ritirato.
Dopo che il senatore Lumiaha aggiunto la propria firma agli emendamenti 13.0.2, 13.0.4, 13.0.6, 13.0.7, tali proposte emendative vengono ritirate. Risultano altresì ritirati gli emendamenti 13.0.3, 13.0.5 e 13.0.8.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 14.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, viene posto ai voti l’emendamento 14.1 al quale aggiunge la propria firma il senatore Buemi. Tale proposta emendativi, posta ai voti, viene respinta dalla Commissione.
Vengono quindi posti in votazione gli identici emendamenti 14.2 e 14.3 che risultano respinti.
Si passa all’emendamento 14.4 sul quale interviene per dichiarazione di voto favorevole il senatore BUCCARELLA (M5S); questi chiarisce che si tratta di introdurre una nuova norma volta a chiarire la fase del processo dopo la quale vengono fatti decorrere i termini di cui all’articolo 183, comma 6, del codice di procedura civile al fine di rendere meno probabile la richiesta di rinvio delle parti. Dopo che il senatore FALANGA (FI-PdL XVII) si è espresso in senso contrario all’emendamento e che il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si è pronunciato favorevolmente, in dissenso dal proprio Gruppo, l’emendamento 14.4 viene respinto dalla Commissione.
L’emendamento 14.5 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre il senatore Lumiasottoscrive e ritira gli emendamenti 14.6 e 14.8. Viene posto quindi ai voti e respinto l’emendamento 14.7.
Il senatore Susta ritira l’emendamento 14.0.1, mentre la proposta emendativa 14.0.2, posta ai voti, risulta respinta.
L’emendamento 14.0.3 viene quindi ritirato dalla senatrice Stefani.
Si passa agli emendamenti riferiti all’articolo 15.
Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 15.1, 15.3, 15.4 e 15.5. Il parere, invece, è contrario sulle restanti proposte emendative.
I senatori Lumia e Buccarella ritirano gli emendamenti 15.1 e 15.3.
Posti ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 15.4 e 15.5.
Le restanti proposte emendative sono quindi dichiarate precluse, mentre l’emendamento 15.0.1 dopo un breve dibattito cui prendono parte la senatrice FILIPPIN (PD), il relatore CUCCA (PD) e il presidente PALMA, viene ritirato.
Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all’articolo 16.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 16.0.3, 16.0.5 e 16.0.6 hanno ricevuto il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio. Il PRESIDENTE, su richiesta del relatore, dispone l’accantonamento degli emendamenti riferiti all’articolo 16.
Si passa, quindi, agli emendamenti riferiti all’articolo 17.
Il relatore CUCCA (PD) esprime parere contrario su tutti gli emendamenti ad eccezione della proposta emendativa 17.70.
Il sottosegretario FERRI si esprime in senso conforme al relatore.
Sugli emendamenti 17.1, 17.2, 17.3 interviene per dichiarazione di voto il senatore FALANGA (FI-PdL XVII), il quale rileva che la soppressione dell’articolo 17 costituisce l’unica soluzione per scongiurare il profilarsi di sicure questioni di legittimità costituzionale sul testo del decreto-legge in conversione.
Posti ai voti congiuntamente, gli identici emendamenti 17.1, 17.2 e 17.3 risultano respinti.
La Commissione respinge quindi gli emendamenti 17.4 e 17.6.
Sull’emendamento 17.5, cui aggiunge la propria firma il senatore Buemi, intervengono in dichiarazione di voto i senatori CALIENDO (FI-PdL XVII), che si esprime in senso contrario, e BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) che, invece, sostiene la necessità di adeguare il saggio degli interessi legali dopo l’inizio del procedimento di negoziazione a quello previsto per i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
L’emendamento 17.5, posto ai voti, risulta respinto.
Dopo che il senatore Buemi ha aggiunto la propria firma ai subemendamenti 17.70/1, 17.70/2 e 17.70/3, questi ultimi vengono posti separatamente in votazione e risultano tutti respinti.
Posto ai voti, viene approvato l’emendamento 17.70.
Sono dichiarati quindi preclusi gli emendamenti 17.7 e 17.8.
Gli emendamenti 17.9, 17.10 e 17.11, posti separatamente ai voti, vengono respinti.
La senatrice Bencini aggiunge la propria firma all’emendamento 17.0.1, il quale, posto ai voti, non è approvato.
Il PRESIDENTE ricorda che l’emendamento 17.0.3 era stato dichiarato improponibile per estraneità di materia.
L’emendamento 17.0.2, con il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione espresso dalla Commissione bilancio, viene ritirato dal senatore Buemi.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 18.
Sull’emendamento 18.2, il relatore CUCCA (PD) si esprime favorevolmente avanzando una proposta di riformulazione.
Anche sull’emendamento 18.6, il parere è favorevole a condizione che i proponenti accettino una riformulazione. Sui restanti emendamenti il parere del relatore è contrario.
Il rappresentante del GOVERNO esprime parere conforme a quello del relatore.
Il PRESIDENTE rende noto che sull’emendamento 18.0.2 la Commissione bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Dopo che il senatore BUEMI (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ha aggiunto la propria firma all’emendamento 18.2 e ha accolto la proposta di riformulazione avanzata dal relatore, l’emendamento 18.2 (testo 2), allegato al resoconto, posto in votazione risulta approvato.
I successivi emendamenti 18.3 e 18.4 sono dichiarati preclusi. Mentre l’emendamento 18.5 è ritirato.
La proposta emendativa 18.6 viene riformulata dalla senatrice Stefani. L’emendamento 18.6 (testo 2) allegato al resoconto, posto ai voti, risulta approvato.
Gli emendamenti 18.7 e 18.8 vengono quindi respinti. Dopo che il senatore Caliendo ha aggiunto la firma all’emendamento 18.9, quest’ultimo viene respinto insieme all’identica proposta 18.10; viene respinto altresì il successivo emendamento 18.11.
Vengono infine ritirati gli emendamenti 18.0.1 e 18.0.2.
Si passa quindi agli emendamenti relativi all’articolo 19.
Il PRESIDENTE comunica che gli emendamenti 19.41, 19.43, 19.39, 19.40, 19.42, 19.46, 19.49, 19.50 e 19.51 hanno ricevuto il parere contrario della Commissione bilancio ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
I rispettivi proponenti provvedono a ritirare i citati emendamenti. Il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole sugli emendamenti 19.1, 19.14, 19.19, 19.32, 19.48 e 19.0.1 e contrario sui restanti emendamenti.
Sull’emendamento 19.0.2 il sottosegretario FERRI rileva che la proposta potrebbe trovare accoglimento poichè facilita le operazioni di rintraccio dell’obbligato risultando di ausilio così all’effettività del procedimento di esecuzione. Aggiunge, quindi, che il testo potrebbe ottenere ulteriore perfezionamento introducendo una disposizione che consenta una maggior tutela del diritto alla riservatezza dei soggetti da rintracciare. Alla luce di tali considerazioni, il rappresentante del GOVERNO si rimette all’orientamento della Commissione sull’emendamento 19.0.2.
Si passa, quindi, alle votazioni. L’emendamento 19.1 posto in votazione, risulta approvato.
Dopo che la senatrice Bencini ha aggiunto la propria firma all’emendamento 19.2, questo, posto in votazione, risulta respinto.
L’emendamento 19.3 è ritirato, mentre vengono dichiarati decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 19.5 e 19.6. Posto ai voti, viene quindi respinto l’emendamento 19.7.
Gli emendamenti 19.8, 19.11 e 19.13 vengono quindi ritirati, mentre l’emendamento 19.9 è dichiarato decaduto per assenza del proponente e l’emendamento 19.10, posto in votazione, risulta respinto.
La Commissione approva, quindi, l’emendamento 19.14, mentre l’emendamento 19.15 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente.
Gli emendamenti 19.16 e 19.17 vengono ritirati dopo che il senatore Lumiali ha sottoscritti entrambi.
Sull’emendamento 19.18, posto in votazione, viene respinto.
Sull’emendamento 19.19, aggiunge la firma il senatore Falanga e interviene in dichiarazione di voto il senatore BUCCARELLA (M5S) chiarendo che si tratta di apporre un limite all’obbligatorietà e all’automaticità delle procedure di sfratto. Posto ai voti, l’emendamento 19.19 risulta approvato.
L’emendamento 19.20 è dichiarato decaduto per assenza del proponente, mentre l’emendamento 19.21 viene ritirato e l’emendamento 19.22 viene respinto.
Vengono quindi ritirati dal senatore Lumia, che li sottoscrive, i successivi emendamenti 19.23, 19.24 e 19.27, mentre risultano decaduti per assenza del proponente gli emendamenti 19.25, 19.26 e 19.28. Posto ai voti, viene respinto l’emendamento 19.29, mentre l’emendamento 19.30 viene dichiarato decaduto per assenza del proponente insieme all’emendamento 19.31.
La Commissione, quindi, approva l’emendamento 19.32.
I successivi emendamenti 19.33, 19.34, 19.35, 19.36, 19.37, 19.38, 19.39, 19.40, 19.41, 19.42, 19.43, 19.44, 19.45, 19.46 e 19.47 sono tutti ritirati, decaduti o preclusi.
La Commissione approva, quindi, l’emendamento 19.48.
Dopo che la senatrice Stefani ha ritirato gli emendamenti 19.52 e 19.53, la Commissione approva l’emendamento aggiuntivo 19.0.1.
Sull’emendamento 19.0.2 interviene il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) annunciando il proprio voto favorevole, dal momento che le esigenze di rintraccio dell’obbligato meritano di essere tutelate al fine di garantire certezza alle procedure di esecuzione.
Dopo che il sottosegretario FERRI ha ribadito che le ragioni dell’emendamento appaiono condivisibili e che pertanto il Governo si rimette alla volontà della Commissione, il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) ritira l’emendamento preannunciando che valuterà l’opportunità di ripresentarlo per l’esame in Assemblea.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 20.
Il relatore CUCCA (PD) esprime parere favorevole sull’emendamento 20.70. Invita quindi al ritiro delle restanti proposte emendative.
Dopo che il presidente PALMA ha ribadito l’improponibilità degli emendamenti 20.0.4 e 20.0.5 rende anche noto che l’emendamento 20.0.2, ha ricevuto il parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Si passa quindi alle votazioni.
L’emendamento 20.70 viene approvato dalla Commissione, mentre il senatore Susta ritira l’emendamento 20.0.1 e il senatore BUCCARELLA (M5S) ritira l’emendamento 20.0.3 e l’emendamento 20.0.2.
La seduta sospesa alle 16,45 riprende alle ore 17,20.
Si passa quindi agli emendamenti riferiti all’articolo 21.
Dopo che il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO hanno espresso parere contrario su tutti gli emendamenti, il PRESIDENTE rende noto che gli emendamenti 21.0.1, 21.0.2, 21.0.3, 21.0.4, 21.0.5, 21.0.6, 21.0.8, 21.0.9, 21.0.10 e 21.0.11 hanno ricevuto il parere contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, da parte della Commissione bilancio.
Si passa, quindi, alle votazioni.
In esito a distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 21.1 e 21.2.
Il senatore Lumia e il senatore D’Ascola aggiungono la propria firma rispettivamente agli emendamenti 21.4 e 21.3 che vengono ritirati. È del pari ritirato l’emendamento 21.4a. Tutti gli emendamenti sui quali vi è parere contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione da parte della Commissione bilancio vengono ritirati dai rispettivi proponenti.
L’emendamento 21.0.7, posto ai voti, risulta respinto.
Si passa quindi all’unico emendamento riferito all’articolo 22 sul quale il RELATORE e il rappresentante del GOVERNO esprimono parere favorevole.
L’emendamento 22.1, posto ai voti, risulta approvato.
Il PRESIDENTE, nel riassumere lo stato dei lavori, ricorda che sono statti accantonati gli emendamenti riferiti agli articoli 6, 12 e 16. Chiede dunque al relatore e ai rappresentanti dei Gruppi di indicare quale sia il loro intendimento sul prosieguo dell’esame.
Il relatore CUCCA (PD) chiede di potersi esprimere sulle proposte emendative riferite agli articoli il cui esame non è stato ancora svolto, nel corso di una prossima seduta.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII) si dice disponibile a procedere alla convocazione di un’ulteriore seduta anche nella mattinata di domani.
Offrono la loro disponibilità a proseguire i lavori nel corso della giornata di domani anche il presidente PALMA, il senatore D’ASCOLA (NCD), il senatore CAPPELLETTI (M5S), mentre il relatore CUCCA (PD) e il senatore LUMIA (PD) ritengono preferibile soprassedere per risolvere tutte le questioni connesse alla disciplina recata dagli articoli 6, 12 e 16 in vista di una seduta che, auspicabilmente, potrebbe aver luogo all’inizio della prossima settimana.
Il presidente PALMA riepiloga gli impegni che attendono la Commissione sia in sede di Commissioni riunite per la conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2014, sia in occasione della riunione dei Presidenti delle Commissioni giustizia dei Paesi membri dell’Unione europea che avrà luogo presso la Camera dei deputati nelle giornate di lunedì e martedì. Alla luce di tali rilievi, acquisito l’orientamento dei Gruppi, preannuncia che l’esame del decreto-legge proseguirà in una seduta che verrà convocata nella giornata di martedì, al fine di concludere l’esame degli emendamenti e, auspicabilmente, votare il mandato al relatore a riferire in Assemblea.
Prende atto la Commissione.
Il senatore CALIENDO (FI-PdL XVII), con riguardo agli emendamenti a propria firma riferiti all’articolo 1 e all’articolo 16, rileva che il parere della Commissione bilancio espressasi in termini contrari ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, merita di essere rivisto quanto prima, se non altro in vista dell’esame in Assemblea in cui i propri emendamenti verranno riproposti. Non si comprende, infatti, come le norme sulle camere arbitrali dell’avvocatura e le disposizioni per l’efficienza degli uffici giudiziari per il quadriennio 2015-2018, possano considerarsi prive di copertura finanziaria. Auspica, pertanto, che il sottosegretario Ferri offra ragguagli al fine di poter contribuire a raccogliere elementi utili alla stesura di una relazione tecnica sulla base della quale siano superate le ragioni ostative avanzate in Commissione bilancio.
Il rappresentante del GOVERNO si impegna quanto priva a far pervenire in Commissione la documentazione utile a disposizione degli uffici del Dicastero, al fine di approfondire i profili inerenti le proposte emendative avanzate dal senatore Caliendo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 17,45.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N. 1612
Art. 1
1.6 (testo 2)
CAPACCHIONE, LUMIA, CASSON, CIRINNÀ, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le controversie di valore non superiore a 50.000 euro in materia di responsabilità extracontrattuale o aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, nei casi in cui sia parte del giudizio una Pubblica amministrazione, il consenso di questa alla richiesta di promuovere il procedimento arbitrale avanzata dalla sola parte privata, si intende in ogni caso prestato, salvo che la Pubblica amministrazione esprima il dissenso scritto entro 30 giorni dalla richiesta».
Art. 2
2.8 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis. È fatto obbligo per le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 di affidare la convenzione di negoziazione alla propria avvocatura, ove presente».
2.12 (testo 2)
CATALFO, PUGLIA, PAGLINI, BUCCARELLA, CAPPELLETTI
Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o vertere in materia di lavoro».
Art. 18
18.2 (testo 2)
ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, LANIECE, PANIZZA,ZIN, BUEMI
Al comma 1, lettere a) e c), sostituire le parole: «dieci giorni», ovunque ricorrano, con le seguenti: «quindici giorni».
Conseguentemente, all’articolo 19; comma 1, lettera d) capoverso «Art. 492-bis», comma 3, sostituire le parole: «dieci giorni», con le seguenti: «quindici giorni».
18.6 (testo 2)
Al comma 1, lettera a), capoverso «art. 518», dopo le parole: «dieci giorni dalla consegna» aggiungere le parole: «La conformità di tali copie è attestata dall’avvocato del creditore ai soli fini del presente articolo».
Art. 22
22.1
CUCCA, RELATORE
Dopo il comma 2,inserire i seguenti:
«2-bis. Ai sensi dell’articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui al presente decreto-legge e riferisce, in merito, al Ministro dell’economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, all’aumento del contributo unificato di cui all’articolo 19, comma 3, del presente decreto-legge, nella misura necessaria alla copertura finanziaria delle minori entrate risultanti dall’attività di monitoraggio.
2-ter. Il Ministro dell’economia e delle finanze riferisce, senza ritardo, alle Camere, con apposita relazione, in merito alle cause degli scostamenti e all’adozione delle misure di cui al secondo periodo del precedente comma»
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