I reali orientamenti del Ministro Orlando sulla riforma della Magistratura di Pace
* Sono circolate versioni inesatte e fuorvianti sugli orientamenti del Ministro in merito alla riforma della magistratura di pace, sulla negatività della stessa ed sulla necessità dello sciopero e delle azioni di protesta.
Per cui appare indispensabile ricordare brevemente i fatti e rileggere il testo dello schema ministeriale.
*Il Consiglio dei ministri del 29/08/2014 ha approvato vari provvedimenti sulla giustizia tra i quali un disegno di legge sulla riforma della magistratura onoraria dando ampio risalto alla notizia.
*Dopo pochi giorni il CNF, il Sole24ore ed alcuni avvocati,bene informati, hanno diffuso il testo della riforma approvato dal Consiglio dei ministri
* L’Unione nazionale giudici di pace in data 31 agosto ha chiesto al Ministro di conoscere il testo approvato dal Consiglio e se per caso questo fosse quello pubblicizzato, ma non ha ottenuto alcuna risposta. Né il Ministro ed il Presidente del Consiglio hanno smentito la notizia, cosa che normalmente avviene immediatamente nel caso in cui è stata diffusa una notizia inesatta.
* Solo a seguito della proclamazione dello stato di agitazione il Ministro ha convocato il 12 settembre l’Unione insieme ad altre organizzazioni gdp, got e vpo ed ha affermato genericamente che il testo diffuso non era quello approvato dal Consiglio dei ministri senza dire quale fosse il testo definitivo approvato (siamo a 15 giorni dall’approvazione del disegno di legge fantasma !)
* Durante la discussione, nella riunione del 12/09/2014 il Ministro ha confermato puntualmente gli orientamenti emersi nel testo diffuso circa la durata dei mandati, l’incompatibilita’, il trattamento economico, etc. .Salvo a rettificare, a voce, la parte relativa alla durata dei mandati secondo le proposte fatte dal Ministro nell’ultimo incontro del 30 luglio u.s.
- Pertanto, tranne qualche limatura, l’orientamento (o meglio le decisioni del Ministro e del Governo) è quello indicato nello schema diffuso e che di seguito si riproduce nelle sole parti che interessano i gdp.
- Non protestare significa perdere qualsiasi possibilità di fare cambiare il testo prima della presentazione dello stesso in Parlamento e fare passare il messaggio che il Ministro (molto democratico che ha consultato tutti a lungo) ha ottenuto il parere positivo della categoria.
Chi non vuole capire, non capisce, ma non sussiste alcun dubbio sulla volonta’ estremamente punitiva del Ministro della giustizia e sul significato che può avere la mancata adesione allo sciopero
Testo del disegno di legge
STATUTO UNICO
Art. 2
(Princìpi e criteri direttivi)
- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) superare la distinzione tra giudici onorari di tribunale e giudici di pace, denominandoli “giudici onorari di pace”e facendoli confluire tutti nell’ufficio del giudice di pace.”
GDP NELL’UFFICIO DEL PROCESSO, UTILIZZATO PER PROVVEDIMENTI DELEGATI E NEI COLLEGI CIVILI E PENALI
5. “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera e), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) individuare le modalità per l’inserimento dei giudici onorari di pace nell’ufficio per il processo costituito presso il tribunale ordinario, per lo svolgimento dei compiti di cui alle lettere che seguono:
a) coadiuvare il giudice professionale e, quindi, compiere tutti gli atti preparatori, necessari o utili per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte di quest’ultimo;
b) svolgere le attività e adottare i provvedimenti che al giudice onorario di pace possono essere delegati dal giudice professionale tra quelli individuati dal legislatore delegato in considerazione della natura degli interessi coinvolti e della semplicità delle questioni che normalmente devono essere risolte;il legislatore delegato deve comunque prevedere che il giudice professionale stabilisce le direttive generali cui il giudice onorario di pace deve attenersi nell’espletamento dei compiti delegati, e che quando questi non ritiene ricorrenti nel caso concreto le condizioni per provvedere in conformità alle direttive ricevute, possa chiedere che l’attività o il provvedimento siano compiuti dal giudice professionale titolare del procedimento;
c) prevedere che i provvedimenti che definiscono i procedimenti non possono essere delegati dal giudice professionale, salvo quelli specificamente individuati dal legislatore delegato in considerazione della loro semplicità;
2) prevedere i casi tassativi in cui è consentito al Presidente del tribunale applicare il giudice onorario di pace quale componente del collegio giudicante civile e penale; prevedere inoltre i casi tassativi in cui il giudice onorario di pace può essere applicato per la trattazione di singoli procedimenti civili e penali di competenza del tribunale ordinario.”
3) (omissis)
DURATA E CONFERMA
Punto 7- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) attribuire all’incarico di magistrato onorario natura imprescindibilmente temporanea e disciplinarne la durata massima per un periodo non superiore a quattro anni;
b) prevedere che alla scadenza del periodo di cui alla lettera a), il magistrato onorario possa essere confermato nell’incarico per altri due quadrienni, in caso di accertata idoneità a svolgere le funzioni sulla base dei criteri individuati dal legislatore delegato e sempre che non abbia riportato la sanzione disciplinare della sospensione per un tempo superiore a sei mesi;
c) prevedere, in ogni caso, che la durata dell’incarico di magistrato onorario non possa superare i dodici anni complessivi e che nel computo vanno inclusi gli anni comunque svolti quale magistrato onorario nel corso dell’intera attività professionale;
d) prevedere che i giudici onorari di pace, nel corso dei primi quattro anni dell’incarico, possono svolgere esclusivamente i compiti inerenti all’ufficio per il processo;
e) disciplinare le conseguenze della mancata conferma, prevedendo in particolare che la stessa preclude la possibilità di proporre successive domande di nomina quale magistrato onorario;
f) prevedere che in ogni caso l’incarico cessa al raggiungimento del sessantacinquesimo anno di età.”
TRASFERIMENTI ANCHE D’UFFICIO
Punto 8- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera g), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) regolamentare la procedura di trasferimento su domanda dell’interessato;
b) disciplinare i casi di trasferimento d’ufficio del magistrato onorario ad altro ufficio giudiziario della medesima tipologia per esigenze organizzative oggettive dei tribunali, degli uffici del giudice di pace e delle procure della Repubblica.
Punto 9 “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera h), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che il magistrato onorario è tenuto all’osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari;”
b) (omissis)
DECADENZA, DISPENSA E REVOCA AUTOMATICHE
SANZIONI DISCIPLINARI AGGRAVATE, CONSEGUENZE SULLA MANCATA CONFERMA E TRASFERIMENTO D’UFFICIO
Punto 10- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera i), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che a tutti i magistrati onorari si applica la disciplina della decadenza e della dispensa dal servizio, prevista dall’articolo 9 della legge 21 novembre 1991, n. 374;
b) prevedere i casi e il procedimento per la revoca dell’incarico al magistrato onorario che non è in grado di svolgere diligentemente e proficuamente il proprio incarico, in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica.”
Punto 11- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera l), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati onorari, anche tenendo conto delle disposizioni relative agli illeciti disciplinari commessi dai magistrati professionali;
b) prevedere le sanzioni disciplinari della sospensione dal servizio per un periodo minimo di tre mesi e della revoca dell’incarico; prevedere altresì i casi nei quali, quando è inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, può essere disposto il trasferimento del magistrato onorario ad altra sede;
c) disciplinare il procedimento per l’applicazione delle sanzioni disciplinari,anche tenendo conto dei princìpi previsti dall’articolo 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374.”
Punto 13- “Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera n), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere l’attribuzione ai giudici onorari di pace, per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 5, numero 1), lettera a), di indennità in misura inferiore a quella prevista per l’esercizio di funzioni giurisdizionali;
b) (omissis)
c) prevedere che l’indennità deve essere corrisposta con modalità idonee ad assicurare la previa verifica, da parte del presidente del tribunale per i giudici onorari di pace e da parte del procuratore della Repubblica per i vice procuratori onorari, del raggiungimento degli obiettivi stabiliti;
d) prevedere che la dotazione organica dei magistrati onorari, i compiti e le attività agli stessi demandati,gli obiettivi stabiliti dal presidente del tribunale e dal procuratore della Repubblica e i criteri di liquidazione delle indennità siano stabiliti in modo da assicurare la compatibilità dell’incarico onorario con lo svolgimento di altre attività lavorative;
e) prevedere che non spettano contributi previdenziali o assicurativi.”
AUMENTO NOTEVOLE DELLE COMPETENZE
Punto 15-“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi, in particolare estendendo i casi di decisione secondo equità ed attribuendo alla competenza dell’ufficio del giudice di pace:
a) le cause e i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia di condominio degli edifici;
b) i procedimenti di volontaria giurisdizione in materia successoria e di comunione, connotati da maggiore semplicità;
c) le cause in materia di diritti reali e di comunione connotate da maggiore semplicità;
d) le cause relative a beni mobili di valore non superiore ad euro 30.000;
e) le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti di valore non superiore ad euro 50.000;
f) altri procedimenti di volontaria giurisdizione connotati da maggiore semplicità.
g) i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace;”
DURATA INCARICHI GDP IN SERVIZIO ( norma superata dalle dichiarazioni del ministro nell’incontro del 12/9/14)
Punto 16-“Nell’esercizio della delega di cui all’articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
1) regolamentare la durata dell’incarico dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
a) i magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo hanno compiuto sessantuno anni di età e non hanno ancora compiuto il sessantottesimo anno di età, possono essere confermati per un solo quadriennio, con decorrenza dalla data predetta;
b) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma hanno compiuto cinquanta anni di età e non hanno compiuto il sessantunesimo anno di età, possono essere confermati per due quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
c) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma hanno compiuto il quarantesimo anno di età e non hanno compiuto il cinquantesimo anno di età, possono essere confermati per tre quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
d) i magistrati onorari che alla data di cui al numero 1) del presente comma non hanno ancora compiuto il quarantesimo anno di età, possono essere confermati per quattro quadrienni, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo;
e) in ogni caso l’incarico di magistrato onorario cessa col raggiungimento del sessantottesimo anno di età.”
COMPITI E TRATTAMENTO ECONOMICO GDP IN SERVIZIO NEL PRIMO QUADRIENNIO
UNIFICAZIONE CON GOT E UTILIZZO NELL’UFFICIO DEL PROCESSO DOPO IL PRIMO QUADRIENNIO
2) “Individuare e regolamentare le funzioni e i compiti che possono essere svolti dai giudici onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo, sulla base dei seguenti criteri:
a) prevedere che i giudici onorari di tribunale confluiscono nell’ufficio del giudice di pace, a decorrere dal quinto anno successivo all’entrata in vigore del medesimo decreto;
b) prevedere che il presidente del tribunale può, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, inserire nell’ufficio per il processo i giudici onorari di tribunale e, a domanda, i giudici di pace;
c) prevedere che, fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, il presidente del tribunale può assegnare, anche fuori dei casi previsti dal comma 5, numero 2),la trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza del tribunale esclusivamente ai giudici onorari di tribunale;
d) prevedere che il presidente del tribunale,fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo, assegnala trattazione di nuovi procedimenti civili e penali di competenza dell’ufficio del giudice di pace esclusivamente ai giudici di pace in servizio; prevedere che la disposizione di cui alla presente lettera si applica anche ai giudici di pace che hanno proposto domanda a norma della lettera b);
e) prevedere che i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo per la liquidazione delle indennità spettanti ai giudici di pace e ai giudici onorari di tribunale continuano ad applicarsi fino alla scadenza del quarto anno successivo all’entrata in vigore del decreto legislativo;”
3) (omissis)
4) (omissis)
5)” prevedere che i magistrati onorari possono ricorrere a forme volontarie di contribuzione previdenziale, senza oneri per la finanza pubblica.” (è una presa in giro!!!!!)
LIMITE DEI TRATTAMENTI FUORI DALLE ASSEGNAZIONI FINANZIARIE DEI PRESIDENTI DEI TRIBUNALI ( da subito se sono insufficienti per alcune sedi non si paga)
17.” Nell’esercizio della delega il Governo prevede le modalità mediante le quali il Ministero della giustizia provvede annualmente ad individuare l’importo annuo di cui ogni tribunale ordinario e ogni procura della Repubblica presso il tribunale ordinario può disporre ai fini della liquidazione delle indennità in favore dei magistrati onorari che prestano servizio presso i predetti uffici e presso gli uffici del giudice di pace compresi nel circondario del tribunale.”
COORDINAMENTO UFFICI
Art. 4 (Coordinamento dell’Ufficio del giudice di pace)
- “L’Ufficio del Giudice di Pace è coordinato dal presidente del tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo.
- Il presidente del tribunale provvede a formulare al presidente della Corte di appello la proposta della tabella di organizzazione dell’Ufficio del Giudice di Pace.
- Gli affari sono assegnati dal presidente del tribunale.
- Il presidente del tribunale nell’espletamento dei compiti di cui al presente articolo può avvalersi dell’ausilio di uno o più giudici professionali.”
OBBLIGO FORMAZIONE E RIUNIONI TRIMESTRALI
Art. 5
(Formazione del giudice di pace, del giudice onorario di tribunale e del vice procuratore onorario)
- (obbligo di partecipazioni a riunioni trimestrali con il Presidente del Tribunale)
- (omissis)
- “Sono organizzati corsi di formazione decentrata con cadenza almeno semestrale specificamente dedicati ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, organizzati secondo programmi indicati dalla Scuola superiore della magistratura. La partecipazione alle riunioni trimestrali e alle iniziative di formazione è obbligatoria. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle predette riunioni e alle iniziative di formazione è valutata negativamente ai fini della conferma nell’incarico.”
MANCATA ATTRIBUZIONE DI NUOVI FONDI- I FONDI ATTUALI DEI GDP SARANNO UTILIZZATI ANCHE PER L’UFFICO DEL PROCESSO E PER L’ADEGUAMENTO DEL TRATTAMENTO DI GOT E VPO (Lo Statuto unico è un semplice espediente !!!! )
Art. 6- (Invarianza finanziaria)
- “Dalla applicazione della presente legge e dei decreti delegati non possono derivare nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.”
1 Comment
Sul punto: “I N D I P E N D E N Z A” dei GDP,
la ANM potrebbe non essere informata sul modo incostituzionale con il quale le delibere del CSM, che dispensano dal “servizio” il GdP alla scadenza quadriennale del mandato, sono considerate dai tribunali amministrativi (che rigettano tutti i ricorsi) provvedimenti NON DISCIPLINARI.
Questo accade poiché nella vigente normativa, contrariamente a quanto avviene per i MOT(art. 42quinquies ord. giud.), alla scadenza del mandato questi ultimi restano in servizio fino all’eventuale provvedimento di conferma o giudizio di inidoneità; mentre questo non accade per i GdP per i quali non è prevista questa circostanza.
IN CONCLUSIONE
L’incostituzionale formulazione dell’art. 7 L. 374/91 (in cui non è prevista la permanenza dell’incarico alla scadenza del quadriennio) fa considerare cessato il mandato dei GdP alla scadenza di ogni quadriennio.
La qual cosa, fa considerare il provvedimento di mancata conferma dei GdP, “non disciplinare”, ma discrezionale-amministrativo e come conseguenza comporta il rigetto dei ricorsi presentati ai tribunali amministrativi.
Manca anche la proposta di decadenza del Presidente di Corte di Appello che di fatto non è chiamato a pronunciarsi contrariamente a quanto invece dispone l’art. 9 comma 4 L. 374/91.
Al Presidente di Corte di Appello va infatti segnalato IMMEDIATAMENTE qualunque condotta illecita rilevata in qualsiasi momento (Circolare CSM 15880/2002 Capo V) e quindi anche durante il procedimento diretto a confermare.
Questa carenza legislativa, che fa considerare cessato l’incarico al termine di ogni quadriennio senza procedimento disciplinare che deve essere proposto dal Presidente di Corte d’Appello al Consiglio Giudiziario, concorre a determinare la mancata indipendenza dei GdP.
Una norma che vada a superare la suindicata incostituzionalità deve necessariamente avere effetto retroattivo per ristabilire lo stato di diritto ripristinando il diritto di difesa garantito dall’art. 107 della Costituzione e ora negato al GdP che non è chiamato a difendersi con la vigente normativa prima che venga deliberato dal CSM il giudizio contrario alla conferma.