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U N I O N E
NAZIONALE
G I U D I C I
DI P A C E
* unagipa *
Il dibattito sulla riforma della giustizia e le schede del Ministro Orlando hanno al momento oscurato i problemi reali della magistratura di Pace.
Il proposito di predisporre uno statuto unico della magistratura onoraria appare privo rilevanza concreta se non realizza un ufficio giudiziario in grado di meglio rispondere intermini quantitativi e di celerità alla domanda di giustizia dei cittadini e delle imprese. La definizione “onoraria” comprende figure diverse da soggetti di supporto dei giudici professionali,a magistrati con funzioni requirenti e con funzioni giudicanti. La funzione giudiziaria richiede un ordinamento che garantista autonomia e indipendenza del giudice indispensabile per assicurare la “terzietà” del giudice mentre ed essa assolutamente straneo il principio di gerarchia propria della funzione amministrativa alla quale si vorrebbe omologare la magistratura di pace.
La riforma deve essere rivolta a superare la separazione di tale consistente segmento della giustizia da quella dei Tribunali amministrata dai giudici professionali.
La separazione di una “giustizia onoraria” ispirata a principi diversi da quella generale è una scelta che incide profondamente nella coerenza dei “valori”.
Non si tratta al riguardo di rispondere alle rivendicazioni sindacali, quanto fondamentalmente di rimuovere una grave anomalia nella costruzione della magistratura di pace che la dottrina aveva denunciato sia durante i lavori preparatori della legge che dopo la sua approvazione, con gli interventi dei professori. Acone e Picardi ed ancora recentemente dal professor Chiarloni al convegno dell’ANM.
La riforma deve correlarsi alla natura della funzione; mentre in passato è stato agevole qualificare diversamente la funzione dei conciliatori relegati alla trattazione di controversie bagatellari, diventa impossibile usare lo stesso metodo oggi distinguendo tra le cause civili di valore inferiore o superiore a 5.000 euro in materia di cognizione o inferiore o superiore a 20.000 in materia di risarcimento danni da circolazione per giustificare il mantenimento di un diverso ordinamento.
Il tentativo di considerare la giustizia di pace una realtà diversa e minimale si scontra con i dati sulla quantità e qualità della domanda di giustizia amministrata, si pensi ai processi di cognizione ed ai decreti ingiuntivi, strumenti indispensabili per il recupero dei crediti ed assicurare agli investitori italiani e stranieri la possibilità di uno pronto soddisfacimento dei crediti, ed ai provvedimenti che incidono sulla libertà personale posti dalla competenza sulla immigrazione clandestina.
I giudici di pace, che in passato hanno trattato oltre due milioni procedimenti l’anno, nel 2012 hanno superato un milione e 600 mila procedimenti. Di questi oltre le cause di cognizione trattate dai giudici dei pace sono il 56% del totale delle cause di primo grado (nell’anno precedente i gdp raggiungevano il 59% del totale del contenzioso). 519.245 sono stati i decreti ingiuntivi richiesti ai gdp, pari al 59% del totale dell’attività monitoria civile.
L’indice di litigiosità negli uffici dei giudici di pace nel 2012 ha raggiunto 27 cause ogni 1000 abitanti, a fronte di un indice di 45,03 dei Tribunali civili, con indici superiori alla media nel distretto di Salerno (79,57), Napoli (67,05), Catanzaro (5051), Brescia (34,01), Roma (30,88) e Messina (30,78)
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