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U N I O N E
NAZIONALE
G I U D I C I
DI P A C E
* unagipa *
OSSERVAZIONI CRITICHE SULLE LINEE DELLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA AVANZATE DAL MINISTRO ORLANDO
Accogliendo la disponibilità e l’invito del Presidente del Consiglio e del Ministro della Giustizia alle categorie del mondo della giustizia e della cultura ad esprimere osservazioni in merito alle 12 schede ministeriali sulla riforma della giustizia, di cui tenere conto nella formulazione delle proposte definitive, si avanzano le seguenti osservazioni.
- Il proposito di predisporre uno “statuto unico della magistratura onoraria” appare privo di importanza concreta, se non si rapporta all’obiettivo di realizzare un ufficio giudiziario in grado rispondere sempre meglio e tempestivamente alla domanda di giustizia dei cittadini e delle imprese. La definizione “onoraria” è di per sé estremamente generica sia nell’ambito delle varie categorie dei “funzionari onorari” che di quella dei giudici. Le proposte ministeriali peraltro includono soggetti con funzioni diverse (di supporto dei giudici nell’ambito dell’ufficio del processo, di funzioni requirenti e di funzioni giudicanti).
- I principi fondamentali della funzione amministrativa e di quella giurisdizionale, sono separate e assolutamente incomparabili: da una parte i principi organizzativi dei funzionari pubblici sono la “gerarchia” e la “direzione”, dall’altra il principio che sovraintende alla funzione giudiziaria è la garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza del giudice indispensabile per realizzare la sua “terzietà“. La unitarietà della categoria, che si vorrebbe regolare con un unico statuto, non si coglie né sotto l’aspetto formale né sotto quello sostanziale
- Le schede ministeriali intendono assegnare al futuro “magistrato” onorario tre funzioni differenti: a) una funzione meramente amministrativa nell’ambito dell’ufficio del processo finalizzata a coadiuvare i giudici professionali; b) una funzione requirente da svolgere presso le Procure della Repubblica; c) una funzione giudicante. Manca invece una indicazione circa la funzione giurisdizionale sostitutiva attualmente svolta dai giudici onorari di Tribunale. I casi sono due: o si è voluta eliminare tale funzione sostitutiva (del tutto diversa da quella di supporto consistente nello studio dei casi, nella ricerca giurisdizionale e dottrinale e nella predisposizione delle minute) o si è incorsi in una dimenticanza (ricordiamo che tale attività era invece indicate nelle linee di riforma esposte dal Ministro al Senato)
- Secondo le proposte di riforma il futuro magistrato onorario dovrebbe svolgere insieme funzioni amministrative presso i Tribunali e le Procure e funzioni giurisdizionali presso gli autonomi uffici del giudice di pace. Il problema che si pone non è tanto lo svolgimento contemporaneo di funzioni diverse da parte dello stesso soggetto, quanto la difficoltà di dettare una disciplina unica alle due funzioni in materia di modalità di accesso, durata dell’incarico, tirocinio, contenuti delle valutazioni di conferma, responsabilità disciplinare, liquidazione dei compensi etc,; come si è detto i principi che sovraintendono le due funzioni sono profondamente diversi (gerarchia e direzione, da una parte, e garanzia di indipendenza e autonomia per assicurare la terzietà del giudice, dall’altra)
- Nel merito delle garanzie della funzione giurisdizionale, le proposte del Ministro sono oltre che lacunose, gravemente contraddittorie.
- Sono lacunose circa le modalità di accesso alla funzione giudiziaria. Oggi il giudice di pace viene nominato dopo un concorso per titoli ed una verifica all’ esito del tirocinio oltre ad un successivo esame dell’attività svolta da parte dei Consigli Giudiziari e del CSM . Le schede nulla dicono su questo fondamentale aspetto disciplinato dalla stessa Costituzione. L’insufficienza delle modalità di accesso, specie se le stesse sono affidate ad un’attività discrezionale, non può essere sostituita da momenti formativi, come quelli indicati dalle proposte ministeriali, anche se obbligatori, permanenti e impegnativi (tirocinio,formazione durante l’intero durata dell’incarico, riunioni periodiche, partecipazione obbligatoria ai percorsi formativi e fondamento della conferma), per cui appare indispensabile pensare ad un accesso alle funzioni giudiziarie a seguito di concorso pubblico per esami equiparabile a quello previsto per i giudici professionali. Un concorso pubblico per esami appare una necessità, in considerazione dell’ aumento delle competenze del gdp-magistrato onorario giudicante, dell’esistenza di una notevole disoccupazione giovanile e dell’esigenza ineludibile di imparzialità nella scelta dei funzionari pubblici. Al riguardo nessun problema sussiste per il mantenimento dei giudici di pace in servizio, gli unici tra le varie categorie di onorari che sono stati sottoposti ad un concorso pubblico ed a successivi controlli e verifiche.
- Sono altresì lacunose le proposte sulla introduzione di una tutela previdenziale e nuove forme di trattamento economico senza specificarne i contenuti.
- Quanto ai poteri di direzione dell’ufficio da parte dei Presidenti dei Tribunali, si deve tenere conto che, a seguito della riforma della geografia giudiziaria, i nuovi uffici del giudice di pace saranno di notevole dimensione e richiedono un’attività amministrativa e di controllo continuativa e giornaliera ( per la responsabilità della sicurezza e manutenzione degli impianti e della struttura, del funzionamento complessivo dell’ufficio e della elaborazione delle tabelle ed il controllo della loro corretta applicazione). Se pure si vuole mantenere la direzione o la supervisione degli uffici in capo al Presidente del Tribunale, sarebbe indispensabile pensare ad una figura stabile nell’ufficio che integri la responsabilità del Presidente nella gestione delle indicate materie, oggi svolte quotidianamente dai coordinatori.
- Al momento le proposte ministeriali sui giudici di pace disegnano un ordinamento anomalo, contrario ai principi del lavoro e non in grado di garantire la “terzietà” del giudice; sono invece coerenti con le loro funzioni giurisdizionali le proposte dettate circa i doveri e la responsabilità disciplinare e civile dei gdp, integralmente equiparate a quelle dei magistrati professionali. Qualunque riforma ordinamentale deve essere ispirata ad una rigorosa coerenza tra la natura della funzione svolta e le condizioni del trattamento giuridico ed economico complessive, come ci insegnano i quotidiani opportuni richiami dell’ANM.
- Una inadeguata riforma della giustizia di pace, avrà un’incidenza negativa sulla riduzione dei tempi della giustizia; tale obiettivo è stato perseguito infruttuosamente in passato da vari governi e ministri sia con la introduzione di ricorrenti modifiche processuali, sia con l’aggravamento dei costi e dei tempi per l’accesso al processo, realizzato attraverso varie forme di composizione delle controversie prima del processo. Le proposte ministeriali seguono ancora questo indirizzo proponendo oltre alla mediazione obbligatoria, arbitrati e negoziazione assistita, strumenti non risolutivi, che, comunque, non possono negare l’accesso alla giustizia e costituire una seria remora a chi vuole fare un uso anomalo e speculativo del processo.
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