Pubblichiamo con un po’ di ritardo l’articolo contenuto nella legge di conversione del decreto Pa bis che si attende in Gazzetta Ufficiale, la relazione tecnica e i documenti salienti che sono emersi dai lavori parlamentari .
Si attendeva da mesi il necessario correttivo alla riforma Cartabia di stabilizzazione della Magistratura onoraria.
Incredibilmente l’art. 29 D.lvo 116/2017, come riformulato dalle disposizioni previste nella L. 234/21 , a fronte della previsione di un concorso e della comparazione – quanto a retribuzione – del magistrato onorario al funzionario giudiziario, “non contiene indicazioni, neanche attraverso rinvio ad altre disposizioni, riguardo alla natura del reddito nonché al regime previdenziale e fiscale da applicare, quali aspetti riconducibili alla natura giuridica del rapporto di lavoro del magistrato onorario confermato” ( vedi circolare Ministero della Giustizia 31.3.2023).
L’effetto kafkiano di tale “dimenticanza” è consistito -per i magistrati onorari stabilizzati a seguito di concorso (circa 1/3 del totale)- nel percepire per mesi “un acconto” elargito dal Ministero che ha ritenuto di dover trattenere ben 750 euro circa pro capite in attesa di un rimedio efficace.
E’ questo il clima in cui sono intervenute le nuove disposizioni in materia di trattamento fiscale e previdenziale.
Se in merito al trattamento fiscale si è cancellata l’infelice trovata introdotta dalla riforma Orlando di trasformarci tutti in volontari (pseudo autonomi), ritornando alla formulazione del regime precedente in cui ancora il legislatore non era così malizioso, la vera novità dell’intervento normativo consiste nella introduzione della previdenza a carico dello Stato sia per i magistrati onorari esclusivisti che per i non esclusivisti.
Si attende pertanto , a stretto giro, la regolarizzazione previdenziale e la corresponsione da parte del Ministero dell’intera retribuzione mensile e degli arretrati.
L’introduzione della novella è stata accompagnata dall’ordine del giorno della Camera di impegno del Governo approvato nel ddl 1233 nel quale si sono ripercorse le tappe della vertenza in Europa e la necessità di adeguare la normativa italiana alle prescrizioni del parere motivato notificato dalla Commissione Europea al Governo italiano il 14.7.2023 .
Il riconoscimento della previdenza a carico dello Stato era un risultato a cui si è provveduto fuori tempo massimo, non essendo concepibile la sua assenza nel quadro della novella introdotta dalla legge 234/21.
Rimane peraltro l’amaro in bocca per numerosi colleghi ancora a cottimo e per tutti i diritti ancora non conquistati .
Siamo consapevoli che quando si parla di magistratura onoraria nulla è semplice e come dovrebbe essere.
Ringraziamo tutti coloro che si sono spesi per portare a termine questo necessario obiettivo .
https://intervento alla Camera dell’On. Bicchielli in sede di approvazione dell’emendamento
https://Onorevole Donzelli presenta ordine del giorno nel decreto salva infrazioni
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