Pubblichiamo ordinanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea del Giudice di pace di Rimini nel procedimento promosso da BL contro il Governo Italiano e comunicazione della cancelleria recante i termini concessi agli interessati per il deposito di memorie.
Il giudice di pace di Rimini formula nell’ordinanza di rinvio pregiudiziale quattro fondamentali quesiti:
1 – Se il diritto dell’Unione e il principio fondamentale del diritto dell’indipendenza ed inamovibilità del
Giudice europeo, come interpretato dalla sentenza UX contro il Governo italiano, ostino rispetto all’art.
29 D.lgs. n. 116/2017 che discrimina senza alcuna ragione obiettiva, come detto dalla Commissione Eu
nella lettera di messa in mora dello scorso 15 luglio, il giudice ricorrente rispetto alle condizioni di lavoro
dei magistrati professionali comparabili;
2 – Se il diritto dell’Unione e il principio fondamentale del diritto dell’indipendenza ed inamovibilità del
Giudice europeo ostino rispetto alla norma di cui all’art. 21 D.lgs. n. 116/2017, che prevede l’automatica
risoluzione dell’incarico, senza contraddittorio e senza procedimento disciplinare, previsto prima
dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 116/2017;
3 – Se costituisce violazione dello “Stato di diritto”, come definito dall’art. 2 lett. a) del Regolamento n.
2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16.12.2020, la situazione in cui versano i 4.769
magistrati onorari in Italia;
4 – se l’art. 278 del TFUE e l’art. 160 del Regolamento di procedura della Corte sono illegittimi
per contrasto con gli artt. 2,6,19 del Trattato dell’Unione nella parte in cui non consentono alla
Corte di Giustizia l’adozione di provvedimenti provvisori, anche di sospensione, di atti
legislativi nazionali nella parte in cui ledono lo Stato di diritto e gli interessi finanziari
dell’Unione secondo i principi e le condizionalità di cui al Regolamento 2020/2092
Nel mentre le nostre Istituzioni ricorrono al silenzio.
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