L’art. 29 co. 1 D.lvo 116/2017 come riformato dalla novella entrata in vigore il 1.1.2022 prevede :
“I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di eta’.”
Inoltre è scomparso il limite dei 68 anni nelle disposizioni relative ai magistrati onorari in servizio di cui agli artt. 29 e ss. del D.lvo 116/17.
In vari Uffici sono già emerse diverse interpretazioni sugli effetti di tali disposizioni normative nonostante, a nostro parere, sia palese la facoltà dei colleghi in procinto di compiere i 68 anni, di rimanere a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età.
Riteniamo inoltre che possano formulare la medesima domanda coloro che, in servizio dell’entrata in vigore del D.lvo 116/17 , abbiano cessato l’incarico per raggiungimento dei 68 anni, ma non ancora compiuto i 70 anni.
Non sussiste infatti alcuna norma che preveda che la domanda possa proporla solamente chi è ad oggi in servizio.
Per questo motivo pubblichiamo un modello di “domanda” che può essere utilizzata dai colleghi che sono in procinto di compiere i 68 anni, nonchè dai colleghi che hanno già cessato l’incarico per raggiungimento dei 68 anni, e non hanno ancora compiuto i 70 anni.
Coloro che sono ancora in servizio la potranno depositare presso la segreteria del proprio Ufficio, farla protocollare e chiedere l’inoltro agli Uffici superiori in indirizzo, coloro invece che non sono più in servizio possono inviarla con PEC oppure con Racc. AR.
DOMANDA PER IL RIPRISTINO O LA CONTINUAZIONE DELL’INCARICO
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