Pubblichiamo i decreti emessi in via cautelare dal Presidente dott. Andrea Migliozzi che ha accolto la domanda di reintegrazione in ruolo dei colleghi giudici di pace di Bologna e Rimini, formulata dagli interessati a seguito dell’entrata in vigore della legge di Bilancio n. 234/2021 che ha disposto con l’art.1 comma 629 lettera a) , la integrale modifica dell’art. 29 d.lvo 116/2017.
I colleghi rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriella Guida e Vincenzo De Michele avevano proposto ricorso al TAR Emilia Romagna al compimento dei 68 anni, all’indomani della pubblicazione della sentenza UX della GCUE, per il riconoscimento dello status di pubblico dipendente equiparato alle condizioni di lavoro del magistrato di carriera fino al raggiungimento perlomeno al 70 esimo anno di età.
Il TAR E.R. in via cautelare aveva disposto il loro mantenimento in ruolo oltre il compimento dei 68 anni con provvedimento poi annullato in secondo grado dal Consiglio di Stato.
Nuovamente pertanto il G.A. di primo grado ha riconosciuto in via cautelare una “situazione di danno connotata da estrema gravità ed urgenza” e pertanto la loro reintegrazione in servizio.
In effetti il nuovo art. 29 D.lvo 116/2017 non prevede più il limite di età dei 68 anni, nè tale limite viene previsto in alcuna altra norma applicabile al regime transitorio dei magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del D.lvo 116/17.
L’udienza collegiale per la trattazione dell’incidente cautelare sarà discussa in camera di consiglio in data 9.2.2022.
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